Negli ultimi anni, non è stato raro leggere nei fatti di cronaca, di dipendenti interessati dal fenomeno dei cosidetti furbetti del cartellino. Si tratta dell’uso distorto del badge nei luoghi di lavoro, per giustificare la presenza in servizio. La legge si è pronunciata in maniera chiara: è grave e va sanzionata con il licenziamento la condotta di chi, in maniera truffaldina, consegni ad altri il tesserino per attestare la sua presenza in azienda.
Il dipendente viene punito, senza preavviso, con la forma più grave del licenziamento: la giusta causa. Si procede al licenziamento per giusta causa quando il comportamento del dipendente è talmente grave, lesivo del rapporto di fiducia, da non consentirne, in alcun modo, la prosecuzione
La nozione di giusta causa consente al datore di lavoro di licenziare il lavoratore senza preavviso, nei contratti a tempo indeterminato o ante tempus, nei contratti a termine. La giusta causa del licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, dell’elemento fiduciario.
In questo caso il giudice deve valutare:
1.la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale;
2. la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
La giusta causa del licenziamento si configura in relazione ad una mancanza del dipendente che, valutata nel suo contenuto oggettivo oltre che nella sua portata soggettiva, in relazione alle circostanze in cui è posta in essere nonché all’intensità dell’elemento intenzionale, risulta gravemente lesiva della fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente rendendo il rapporto improseguibile anche solo provvisoriamente.
Il licenziamento per giusta causa costituisce la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore e può considerarsi legittimo solo quando la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro (4).
Un dipendente, a cui è contestato l’aver fatto timbrare il suo cartellino, lamenta l’errato licenziamento, chiede di essere reintegrato nel posto di lavoro e la condanna della società al risarcimento del danno. Il Tribunale adito conferma il licenziamento del dipendente che si è fatto timbrare il cartellino dal collega. Secondo il giudice il comportamento è grave e posto in violazione del vincolo fiduciario. Siamo in presenza di una gravità d’infrazione e di una giusta sanzione da attribuire al dipendente. Anche la Corte di Appello rigetta il reclamo da parte del lavoratore, confermandone la legittimità del recesso. Il giudice del reclamo ha osservato l’uso distorto del rilevatore delle presenze e del badge che doveva essere eseguita dal lavoratore all’interno dell’azienda e non da terzi. Conferma il licenziamento essendo illecito nascondere il ritardo in azienda facendo timbrare il cartellino dal collega di lavoro.
La Pubblica Amministrazione non è un comune datore di lavoro. È un soggetto giuridico che opera nell’interesse della collettività, garantendo il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi della Legge (5).
È espressamente previsto che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque “modalità fraudolenta” posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi agevola con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
Pensiamo ad esempio l’omessa timbratura, oppure l’alterazione di documentazione cartacea dove ancora utilizzata, l’utilizzo di codici non appropriati, la consegna del badge a persona diversa dal titolare e un suo indebito utilizzo, la falsa dichiarazione di partecipazione a riunioni, incontri, ispezioni esterne mai effettuate o per periodi di tempo diversi da quelli dichiarati.
Oggi le sanzioni sono state ampliate, comportano anche il licenziamento del collega non assente che si è prestato a “coprire” il comportamento dell’assenteista. Licenziamento applicabile anche al dirigente che senza alcun motivo non ha attivato il procedimento disciplinare, poiché tale comportamento è interpretabile come “favoreggiamento”.
L’assenteismo ingiustificato, fraudolento, incrina irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Ancor più se si tratta di una Pubblica amministrazione, poiché diffonde nel contesto sociale un evidente discredito nell’operato dell’azione amministrativa. È danneggiata anche l’immagine di chi assolve in modo corretto ai propri doveri. Le sanzioni sono particolarmente gravi, per cui state attenti, il gioco non vale la candela, neanche se il collega è un caro/a amico/a.
1. Art. 2119 codice civile;
2. Cass. civ. sez. Lav. n. 10239/2023;
3. Pret. La Spezia 4/6/96;
4. Cass. 27/10/95 n. 11163;
5. art 97 cost
