In Italia i figli nati dal matrimonio e i figli nati dalle convivenze hanno gli stessi diritti. E uguali sono anche i doveri dei genitori: mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La responsabilità genitoriale non termina con la fine del matrimonio o con la fine di una relazione stabile c.d. convivenza more uxorio.Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
È vero, per certi versi, una cosa è essere sposati e una essere conviventi. Infatti, ad esempio, nella convivenza di fatto la scelta di coabitare è libera e non consegue a un obbligo giuridico. Nella famiglia di fatto, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, la cessazione del rapporto avviene senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto.
Nel rapporto genitori/figli è tutto parificato. Sia nel caso di coppia sposata che nel caso di coppia convivente, il figlio minore ha il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale, conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il principale interesse dei minori è l’affidamento a entrambi i genitori ed è importante che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, vengano assunte di comune accordo.
Quando l’accordo manca la decisione è rimessa al giudice, che può anche decidere, su questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Le più frequenti questioni di disaccordo tra coniugi o conviventi riguardano il mantenimento dei figli (ne abbiamo parlato qui) e l’assegnazione della casa “coniugale”, che chiameremo “familiare”, perché è la sede primaria dove nasce la famiglia.
Guardiamo un caso recente, un padre lamenta la decisione della Corte d’appello che ha assegnato la casa familiare alla madre, con collocamento prevalente delle figlie. Secondo il padre, il collocamento delle figlie deve essere riconosciuto ad entrambi i genitori, così come l’assegnazione della casa familiare, coabitata da entrambi, non essendo applicabile la disciplina prevista per il matrimonio. La Cassazione, intervenuta sul caso, ha chiarito che “l’interesse delle minori a vivere nella casa familiare deve essere rappresentato in modo pertinente e concreto, come tale opzione – che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno – deve rispondere al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare”. Ragione per la quale ha confermato la scelta della Corte di assegnare la casa familiare alla madre con collocamento prevalente delle figlie. Infatti, l’interpretazione data dal padre e la possibilità di rotazione della casa familiare non è stata accolta. Manca, secondo i Giudici, la prova del reale interesse dei minori alla corretta crescita e rispetto delle consuetudini di vita, finalità alle quali è collegata l’assegnazione della casa familiare.
La sentenza chiarisce che l’interesse prioritario della prole è quello di permanere nell’habitat domestico anche se nati da convivenza. Una volta cessata la convivenza di fatto c.d.more uxorio, il giudice deve adottare i provvedimenti necessari all’interesse morale e materiale dei minori. E a tale tutela va ricondotta la scelta di affidare i minori a un genitore o entrambi, determinando la modalità di presenza di ciascuno di essi, fissando anche la misura e il modo di contribuzione al mantenimento, cura e istruzione.
Art. 146 c.c.
Art. 315 bis c.c.
Art. 337 bis c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Cass. n. 10102/2004; Cass. n. 18863/201
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6810
