Le dinamiche familiari non sempre seguono la favola della famiglia perfetta. A volte si può arrivare allo scontro e poi alla frattura. Cosa accade? In che modo proteggere la serenità propria e dei propri figli? Questi sono gli aspetti di cui essere assolutamente consapevoli.
Può essere richiesta dall’uno o dall’altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli. Può essere consensuale, quando i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il tribunale prenda atto della loro volontà. Oppure giudiziale, quando invece non c’è una volontà comune ed è il tribunale a dover decidere. Il ché, come si può immaginare, richiede del tempo per gli opportuni accertamenti.
Dal 2014 qualcosa è cambiato: i coniugi che arrivano a una separazione consensuale possono scegliere di: presentare la domanda (ricorso) congiunta al tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, oppure intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge. Se poi non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 5/2/1992) oppure economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura davanti all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza1.
Per sottolineare l’importanza del ruolo dei genitori, oltre a parificare sotto ogni aspetto i figli nati da genitori sposati e quelli nati da genitori non coniugati, il legislatore ha sostituito il concetto di potestà dei genitori con quello di responsabilità dei genitori2. Nel caso in cui ci siano bambini, ragazzi, adolescenti, la speranza è di concordare tutto nell’esclusivo interesse dei figli. Sì, perché nei casi di conflittualità tra i coniugi, sarà il giudice a intervenire per la soluzione delle controversie con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.
Questa è la fase conclusiva. Anche il divorzio può essere giudiziale o consensuale e può essere introdotto con ricorso al tribunale o svolgersi secondo le nuove modalità della negoziazione assistita da avvocati oppure davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune (solo se non vi sono figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap grave).
Se il divorzio è consensuale, i tempi per poter presentare domanda di divorzio vanno da tre anni a 6 mesi, nel caso di separazione consensuale. Un anno nell’ipotesi della separazione giudiziale3. Attenzione! Parliamo di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non ha rilevanza la separazione di fatto.
Con la sentenza di divorzio, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, il tribunale dispone l’obbligo per uno di essi di versare all’altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi.
Al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, dal 2021 è previsto un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa4.
Se il coniuge divorziato al quale deve essere versato l’assegno passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.
La legge, poi, attribuisce al coniuge beneficiario di assegno di mantenimento non passato a nuove nozze il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata dall’altro coniuge durante gli anni della vita matrimoniale. In caso di morte del coniuge obbligato, il beneficiario, se non si è risposato, ha diritto in tutto o in parte alla pensione di reversibilità.
I genitori separati o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione familiare per ricevere aiuto nella gestione delle difficoltà che la crisi separativa può comportare, rispetto alla relazione con i figli. Ricordiamo che si continua a essere padre e madre, genitori degli stessi figli, anche se non si è più una coppia!
Riferimenti normativi:
⋅ Legge n. 898 dell’1/12/1970, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”
⋅ Legge n. 69 del 21/5/2021, “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”
1) Legge n. 162 del 10/11/2014
2) Legge n. 219 del 10/12/2012 successivi decreti attuativi
3) Legge n. 55 del 6/5/2015
4) Legge n. 69 del 21/5/2021, art. 12 bis