Quando si è debitori di Amministrazioni statali è possibile essere sottoposti alle c.d. ganasce fiscali ovverosia al fermo amministrativo della propria autovettura o di più autovetture sulla base dell’importo. Non sempre tuttavia l’applicazione del fermo è legittima, anzi in alcuni casi oltre all’annullamento è possibile ottenere il risarcimento del danno. Approfondiamo l’argomento.
Il fermo amministrativo blocca la disponibilità di una vettura da parte del proprietario che non provveda ad estinguere un debito che si riferisce a tasse, tributi ovvero sanzioni amministrative. Viene spesso applicato dall’Agenzia delle entrate Riscossione per spingere il debitore a saldare il dovuto.
Il veicolo non potrà circolare dal momento in cui il fermo viene iscritto al Pra (Pubblico Registro Automobilistico), né essere parcheggiato su strada privata, né rottamato. Tuttavia è possibile vendere il bene se l’acquirente è a conoscenza del fatto che sia gravato da fermo amministrativo.
Il fermo viene cancellato quando viene pagato il debito sotteso. Il debitore può anche chiedere la rateizzazione e in quel caso l’agente della riscossione rilascerà all’ automobilista un documento che attesta la sospensione del fermo (in particolare, nel caso specifico, la sospensione avviene con il pagamento della prima rata).
È possibile chiedere il risarcimento del danno nei confronti di Ader.
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (1)
“il danno da fermo amministrativo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene a fronte della quale varie sono le voci di danno di cui si può chiedere il risarcimento”
Ad esempio il c.d. danno da fermo tecnico si riferisce alle spese eventualmente sopportate dall’automobilista per il caso in cui abbia dovuto noleggiare un auto ( di cui ovviamente si deve fornire prova). Potrà riguardare il c.d danno da perdita del valore del veicolo, che si ha quando il fermo si protragga nel tempo tanto da determinare un abbassamento del valore dell’auto (2).
Nel caso in cui si venga sottoposti a fermo amministrativo illegittimo è possibile chiedere il ristoro dei danni subiti a causa e in conseguenza dello stesso. Ricordate però che bisogna provare il danno. Non si otterrà, ad esempio, se ci si limiterà a denunciare l’indisponibilità del bene. Tale denuncia dovrà essere accompagnata dalla dimostrazione delle spese sostenute.
1 Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 13173/2023;
2 Il danno deve essere allegato e dimostrato.
Non si tratta di un danno in re ipsa, ovvero che rileva per il solo fatto che si è verificata l’indisponibilità del veicolo. Il danno deve essere dimostrato sulla base degli ordinari oneri probatori. Si ammette il ricorso anche a presunzioni dalle quali discende la prova della volontà del debitore di fare uso della vettura.
