Il caso nasce dalla richiesta urgente dei genitori di un bambino autistico che, da mesi, aspettavano che l’ASL di Napoli erogasse le sedute di logopedia e psicomotricità prescritte dai medici. L’attesa era diventata insostenibile: poche ore di terapia in quattro mesi, a fronte delle ventiquattro mensili previste. Così i genitori si sono rivolti al giudice con un ricorso d’urgenza, chiedendo di ottenere subito ciò che la legge già riconosce: il diritto del minore alla cura [1].
Il Tribunale di Napoli ha dato loro ragione [2]. Ha ordinato all’ASL di attivare immediatamente tre sedute settimanali per ciascun trattamento, direttamente o tramite centri convenzionati, sottolineando che la mancanza di fondi o personale non può giustificare la violazione di un diritto fondamentale. Il giudice ha ricordato che i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) – cioè le prestazioni sanitarie minime garantite a tutti i cittadini – sono un obbligo inderogabile per le ASL. Non si possono sospendere o ridurre con la scusa della “mancanza di risorse”.
Anche la Corte di Cassazione, in più occasioni, ha chiarito che le ASL devono fornire le cure previste nei LEA, avvalendosi del proprio personale o di centri convenzionati ([3]). Non è un “favore”, ma un diritto riconosciuto dalla legge. Per il giudice, la mancata erogazione delle terapie rischiava di peggiorare in modo irreparabile la salute del bambino, integrando così anche il requisito dell’urgenza.
Chiunque si trovi in una situazione simile – genitori di minori disabili, familiari o tutori – deve sapere che:
✅ Le terapie indicate nei LEA sono obbligatorie per le ASL.
✅ Nessuna carenza di fondi o di personale può giustificare un ritardo.
✅ In caso di inerzia, si può presentare ricorso d’urgenza al Tribunale, con l’assistenza di un avvocato, per ottenere subito le cure.
La salute del minore non è negoziabile. Quando lo Stato rallenta, la giustizia può – e deve – correre più veloce.
Ricorda: Ogni bambino ha diritto a ricevere le cure necessarie, senza dover lottare contro la burocrazia o inutili scuse. La legge tutela chi non può difendersi da solo: conoscere questi diritti è il primo passo per farli rispettare.
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[1] Art. 700 cod. proc. civ. – “Provvedimenti d’urgenza”
[2] Trib. Napoli, decreto 22 luglio 2025 n. 17402
[3] Cass. civ., 28 maggio 2024 n. 14846; Cass. civ., 27 marzo 2015 n. 6243
