Quando si divorzia vengono meno tutti gli effetti del matrimonio. Ciò nonostante, esistono casi in cui al coniuge economicamente debole, cioè privo di mezzi propri adeguati e nell’incapacità oggettiva di procurarseli, venga riconosciuto l’assegno divorzile. Ne abbiamo anche parlato anche qui
Si tratta di una somma riconosciuta al coniuge economicamente svantaggiato rispetto all’altro e che viene versato periodicamente oppure, se c’è accordo tra le parti, in un’unica soluzione .
L’assegno divorzile non è automatico, viene disposto dal Tribunale se il coniuge non è autosufficiente e non può raggiungere la propria autonomia economica.
Non è necessario, come in passato, che con l’assegno sia garantito all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, piuttosto un’esistenza libera e dignitosa. In tal senso viene in rilievo lo squilibrio reddituale esistente tra i coniugi laddove sussista la necessità di sostenere quello più debole per fini assistenziali.
La misura dell’assegno viene stabilita tenendo conto di una serie di fattori:
– le condizioni economiche di entrambi i coniugi;
-la durata del matrimonio;
-le ragioni della decisione;
-il contributo personale ed economico dato da ciascuno in relazione alla conduzione della vita familiare ed al patrimonio comune e dell’altro coniuge.
Il Tribunale deve valutare in sede di divorzio se lo squilibrio economico tra i coniugi sia derivato dal sacrificio delle aspettative professionali compiuto dall’altro per occuparsi della famiglia, dei figli e più in generale per sostenere l’altro partner . In questo caso la finalità dell’assegno non sarà solo assistenziale ma anche compensativa delle rinunce effettuate in costanza del rapporto coniugale.
La legge sul divorzio stabilisce che in alcuni casi l’assegno divorzile può essere revocato o ridotto. È possibile quando è dimostrato il mutamento delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge.
Il coniuge beneficiario non avrà più diritto alla medesima misura dell’assegno se contrae nuove nozze o intraprende una nuova convivenza stabile e da ciò derivi un cambiamento della situazione patrimoniale pregressa. Il diritto al sostegno economico peraltro cessa con la morte del coniuge obbligato, atteso che si tratta di un obbligo personale che non può essere trasmesso agli eredi ( fatto salva la possibilità, se sussiste lo stato di bisogno, di successivo riconoscimento dell’assegno di sussistenza a carico dell’eredità ).
La Suprema Corte di Cassazione si è ultimamente occupata del particolare caso dell’ex coniuge malato, beneficiario dell’assegno di divorzio, che riceve un’immobile di ingente valore in eredità. L’ex coniuge obbligato al versamento, notiziato dell’evento, chiede la revisione dell’assegno sulla base del mutamento delle condizioni reddituali atteso l’incremento patrimoniale dell’ex, erede di un immobile di valore. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello competente per territorio rigettano la domanda,. Secondo i giudici l’ex coniuge beneficiario, affetto da invalidità assoluta e permanente,è incapace di mettere a frutto i beni ereditati. La Corte di Cassazione, al contrario, ha accolto la richiesta. L’incremento patrimoniale dell’ex coniuge destinatario del sostegno economico incide sul patrimonio dell’ex, pertanto, non può ritenersi azzerato sulla base della condizione di malattia di quest’ultimo.
Abbiamo già visto che con il divorzio non si estingue il vincolo di solidarietà sorto con il matrimonio. Ciò nonostante, non vuol dire, necessariamente, essere obbligati a versarlo per tutta la vita. Ci sono casi dove l’assegno viene meno. Infatti, è possibile chiedere la revisione dell’assegno divorzile in ogni tempo se si dimostra che l’ex coniuge dispone di adeguati mezzi economici propri essendo mutate le condizioni economiche pregresse.
1. Art. 5 l. 898/1970 (legge sul divorzio)
2. Cass. civ, SS UU, Sentenza n. 18287/2018
3. Art. 9 l. 898/1970
4. Si v. Cass. civ, SS UU n. 32198/2021
5. L’art. 9 bis l. 898/1970 fa riferimento all’ipotesi dell’ex che alla morte dell’obbligato versi in stato di bisogno, al quale può essere riconosciuto un emolumento economico a carico dell’eredità al ricorrere di particolari condizioni.
6. Cass. civ. ordinanza del 10 gennaio 2023, n. 354