Riconciliazione tra i coniugi separati: quali presupposti?

Come dimostrare la ricostituzione della famiglia

15 Febbraio 2023


Cantavano i Beatles “All you need is love”, eppure, a volte la realtà ci ricorda che l’amore può finire e si finisce davanti al giudice per separarsi. Capita anche che proprio davanti al giudice, si decida di riprovare, per l’amore dei figli, perché quella fiamma che si pensa spenta pian piano si riaccende. Insomma, si finisce per fare pace. Ma in questo caso, cosa si dice al giudice?

Cosa fare?

Quando la riconciliazione avviene prima che il Giudice si pronunci, ciò comporta l’abbandono della domanda giudiziale proposta (in altri termini, nel verbale di udienza, si potrà dare atto della rinuncia alla richiesta di separazione). Indubbiamente è più complicato dimostrare che i coniugi hanno inteso ricostituire la propria unione, laddove sia già intervenuto un provvedimento giudiziale che cristallizza lo stato di separazione. Pertanto, se la riconciliazione è successiva, secondo la legge devono necessariamente sussistere una dichiarazione espressa oppure un comportamento inequivocabile e incompatibile con lo stato di separazione .

Cosa si intende per comportamento inequivocabile?

La giurisprudenza è concorde nel ritenere necessaria la prova incontrovertibile del ripristino della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la quale in mancanza di una dichiarazione espressa di volontà non può essere rilevata sulla base della sola ripresa di rapporti di frequentazione oppure della semplice coabitazione . La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto anche di recente chiarendo che:
– non basta la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione;
– occorre una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali;
– la ripresa di relazioni reciproche, deve comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
– in concreto i coniugi devono tenere un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

Quindi se la coppa ci riprova ma non va bene?

Per come anzidetto ai fini della riconciliazione non è rilevante la temporanea ripresa della coabitazione, per cui se si decide di riprovare e si sta insieme per brevi periodi, non è sufficiente a dimostrare la comunione d’intenti, materiale e spirituale. Per cui, ad esempio si potrà anche fare una breve vacanza insieme, oppure flirtare per qualche tempo,  cenare/pranzare. Tali comportamenti non vdimstrano la volontà di riconciliarsi, serve un progetto comune di vita.

E se si decide per la dichiarazione espressa?

In questo caso, non basta una semplice dichiarazione di volontà, o meglio affermare che ci si è ricongiunti. Secondo la giurisprudenza la dichiarazione deve essere espressa in modo inequivocabile e verificabile in ogni momento, anche mediante la sua iscrizione tra gli atti di stato civile, oltre che elementi reali quali a ripresa della convivenza.

Perché è importante?

La semplice volontà di ricostituire il proprio rapporto coniugale, se non viene manifestata nelle forme descritte, non dà luogo alla riconciliazione antecedente alla separazione intervenuta. Ciò incide sui diritti e doveri reciproci che discendono dal matrimonio e inoltre sul regime patrimoniale con cui vengono regolati i rapporti tra i coniugi. Il rapporto di matrimonio infatti può essere ripristinato solo mediante il rispetto delle formalità previste (nel caso di dichiarazione espressa) o mediante la prova rigorosa dei requisiti elencati.

NOTE
  1. Cfr art. 154 c.c.;
  2. Cfr. art 157 c.c.;
  3. Sul punto è importante specificare che ai sensi dell’art. 63, lettera g), DPR 396/2000, devono essere iscritte nei registri dello Stato Civile anche le dichiarazioni con cui i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
  4. Si v. Cass. Civ., 26 luglio 2019, n. 20323; Cass. Civ,23 gennaio 2018, n. 1630;
  5. Cass. Civ., Ordinanza n. 27963 del 23 settembre 2022;

Cosma Conforti L’idea che mi anima dal profondo è ottenere il miglior risultato possibile per chi mi affida le proprie vicende, prima che giuridiche, umane.

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