Non succede di rado che una persona si trovi a bordo di un veicolo, senza esserne alla guida, nel momento in cui si verifica un incidente stradale. La vicenda si complica nel caso subisca un danno e sia necessario ottenere il giusto risarcimento. Notoriamente la legge obbliga al risarcimento del danno chi è responsabile di averlo causato; circostanza che nel caso di un sinistro stradale non è di immediata evidenza. Per tale ragione, il codice delle assicurazioni private (1), nell’ipotesi in cui il danneggiato viaggi a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro, senza esserne il conducente, prevede una procedura facilitata per ottenere il risarcimento.
Il passeggero che si trova a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel momento in cui si verifica un sinistro stradale è il cosiddetto terzo trasportato. Può essere terzo trasportato anche il proprietario del veicolo, quando non è alla guida.
Il passeggero, per ottenere il risarcimento, può agire nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro o avvalersi di una procedura più semplice. Il codice delle assicurazioni private (2), riconosce al terzo trasportato, esclusa l’ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, la possibilità di essere risarcito in via diretta dall’assicurazione del conducente del mezzo sui cui viaggia. In questo caso, dovrà solo dimostrare di essere a bordo del veicolo al momento del sinistro.
Per questo motivo si parla della cosiddetta liquidazione automatica del danno subito dal terzo trasportato.
In sostanza, il terzo trasportato deve essere risarcito integralmente di tutti i danni subiti, a prescindere dalla dinamica dell’incidente e dalle responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte (3).
L’azione accordata è definita “diretta” perché il soggetto che richiede il risarcimento, anziché applicare la regola per la quale chi causa il danno è tenuto a risarcirlo, può rivolgersi immediatamente alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, senza attendere l’accertamento delle responsabilità dei conducenti.
Il questo caso il terzo trasportato deve promuovere la richiesta risarcitoria alla compagnia che assicura il veicolo del responsabile civile (cioè del soggetto che ha causato, per sua colpa, l’evento). L’azione nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile è l’unica strada nei casi in cui non è possibile attivare la procedura diretta.
Sebbene la tutela accordata al terzo trasportato sia ampia, non è esente da alcune limitazioni. Infatti, affinché possa essere azionata, è necessario che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli (anche se non c’è stata collisione tra le vetture) e che l’evento non sia avvenuto per caso fortuito. Il terzo trasportato può agire nei confronti della compagnia assicurativa del conducente anche nel caso in cui il secondo veicolo coinvolto non sia stato identificato (5).
La procedura di risarcimento diretto è esclusa se l’incidente si è verificato per una causa eccezionale e imprevedibile. Pensiamo ad un evento naturale o a una condotta umana che sia indipendente dalla circolazione dei veicoli. In generale, nelle varie pronunce della Corte di Cassazione, si è sostenuto che chi è alla guida del veicolo deve avere comunque una qualche responsabilità affinché il suo assicuratore sia obbligato al risarcimento, perché altrimenti l’assicuratore del veicolo sul quale viaggia il terzo trasportato, verrebbe gravato a prescindere dal risarcimento, per il solo evento.
Tizio e i figli Caio e Sempronia chiedono il risarcimento dei danni patiti anche per il decesso di Mevia. In particolare, nel mentre si trovavano nell’auto di Tizio perdono il controllo ed escono fuoristrada. Così chiamano in causa l’assicurazione del veicolo di Tizio per ottenere il risarcimento dei danni, sia quali congiunti per la perdita della persona cara, sia quali eredi del risarcimento dovuto alla vittima Mevia. Il Tribunale accorda il danno ma la Corte di Appello , in secondo grado, rivede la sentenza ed esclude il pagamento a carico della compagnia assicurativa ritenendo non applicabile la procedura semplificata di indennizzo diretto, avendo il sinistro coinvolto un solo veicolo.
A fugare ogni dubbio sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secondo i giudici la tutela diretta è da intendersi aggiuntiva rispetto alle altre azioni, come tutela rafforzata. Trova così applicazione solo laddove nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, pur senza scontro materiale tra gli stessi, fatto salvo il caso fortuito. Perché se da una parte è garantito il risarcimento facilitato al terzo trasportato, mediante anticipazione dell’indennizzo da parte dell’assicurazione del veicolo su cui si trova, consente in seguito la successiva rivalsa di quest’ultimo sull’assicurazione del responsabile civile. Per tale motivo, laddove risulti coinvolto un solo veicolo, l’azione che deve esercitare il terzo trasportato è esclusivamente quella nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile.
Grazie all’intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, si è fatta chiarezza sul tipo d’azione che spetta al terzo trasportato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Se sono coinvolti almeno due veicolo potrà ottenere il risarcimento più celere dei danni direttamente dalla compagnia assicurativa del trasportante, al contrario, dovrà procedere nei confronti del responsabile civile. Per cui state attenti, se si sbaglia, il rischio è quello di vedere la richiesta risarcitoria dichiarata improponibile.
1. Dlgs 209/2005
2 art 141 Dlgs 209/2005
3. L’ampiezza della tutela offerta deriva dal principio di derivazione comunitaria “vulneratus ante omnia reficiendus” che significa che il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento Sul punto si v. Direttive del Consiglio dell’Unione Europea del 30.12.1983 (n. 84/5/CEE) e del 14.5.1990 (n. 90/232/CEE), nonché le sentenze della CGUE 30.6.2005, C-537/03, Candolin e 1.12.2011, C-
442/10, Churcill Insurance Company)
4. secondo le regole ordinarie previste dagli artt. 2054 c.c., 144 cda,
5. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 05/07/2017 n° 16477
6. Si vv. Cass, Sez III, n. 16477/2017; Cass. Sez. III, n. 4147/2019; Cass, Sez. III., 8386/2020;
7 Suprema Corte di Cassazione sez. Unite sentenza n. 35318/2022
