HO DIRITTO AL RISARCIMENTO SE CADO PER MANCANZA DI CAUTELA?

Il comportamento del danneggiato può pregiudicare il risarcimento. Vediamo i casi



Può capitare di inciampare o scivolare per strada! Perché il manto stradale è bagnato, perché il marciapiede è sconnesso, perché c’è una buca o un tombino danneggiato. Può accadere anche di cadere perché i gradini di una scala non sono perfettamente regolari. I casi sono davvero tanti.

Ma cosa succede se si cade perché si è poco attenti? Si ha sempre diritto al risarcimento dei danni?

La Legge stabilisce, in generale, che per il danno cagionato a qualcuno da una cosa che viene custodita (la strada di un ente), ne risponde il proprietario cosiddetto custode (1). Al contempo, però, il risarcimento non è dovuto per i danni che si sarebbero evitati usando l’ordinaria diligenza.

Facciamo un esempio

In una giornata di pioggia una persona cade da una scala e resta ferito. Immediatamente propone domanda in Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni. A suo dire la colpa è stata del proprietario/custode. Dalle foto prodotte emerge che la scala, composta di tre soli gradini, era bagnata a causa della pioggia, i gradini avevano dimensioni regolari, non era presente il corrimano. Le strisce antisdrucciolo erano presenti sull’ultimo gradino e parzialmente anche sullo scalino superiore. Per i giudici la scala non è pericolosa e hanno rigettato la richiesta (2).

Perché il risarcimento è stato negato?

La persona danneggiata avrebbe potuto scendere senza rischi osservando le dovute cautele. Se il pericolo è evitabile manca il nesso che collega il fatto all’evento dannoso.

Guardiamo qualche altro caso

La sig.ra Caia, passeggiando, inciampa in un tombino più basso di 4 centimetri rispetto alla strada e si fa male. Propone causa in Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni. I giudici danno ragione alla danneggiata ma la Corte d’Appello ritiene di modificare la sentenza avvalorando la tesi del Comune custode del tratto stradale. Il tombino era visibile e la caduta fortuita (3).
Pensiamo a un bambino che nel mentre passeggia con il nonno, a causa delle cattive condizioni del marciapiede della via cittadina, cade a terra. I genitori fanno causa al Comune per ottenere il risarcimento dei danni. Il Giudice non accoglie la richiesta. Stesso tenore la decisione della Corte d’appello. Così, diventato maggiorenne propone ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte non ha accolto le richieste del giovane. Tutt’altro, ritenendo il danno prevedibile e superabile attraverso l’adozione delle normali cautele, ha dichiarato responsabile della caduta il nonno che all’epoca aveva la sorveglianza del minore. Infatti, dimostrato che la caduta avveniva in prossimità dell’abitazione, la normale diligenza obbligava il nonno, che conosceva i luoghi, a un’adeguata sorveglianza sul nipote (3).

Il nostro Consiglio

Il proprietario della strada risponde dei danni causati ed è obbligato ad eliminare situazioni di pericolo. Spetta al danneggiato provare il danno e la pericolosità dei luoghi. Inoltre bisognerà dimostrare anche di aver tenuto un comportamento di cautela rispetto al rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Così si otterrà il risarcimento. Per cui, tenete gli occhi ben aperti e siate prudenti!

NOTE

1. Art. 2051 c.c.
2. Cassazione con ordinanza n. 27445 del 20 settembre 2022
3. Cassazione civile ordinanza n.11794 del 12 aprile 2022
4. Cassazione sentenza n. 33390 del 11.11.2022


Maria Concetta Falcone Mi impegno con costanza nell’acquisire nuove competenze perché voglio che, con me al suo fianco, il cliente si senta al sicuro. Penso che le esperienze maturate al lavoro possano essere d’aiuto anche agli altri, perciò ne parlo qui, in modo più semplice possibile.

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