Recentemente, la grande mole di notizie relative alla possibilità di rottamazione delle cartelle esattoriali, mi ha ricordato quando in studio Caio si è presentato per depositare un ricorso alla ormai denominata Corte di Giustizia Tributaria. Ha ricevuto un sollecito di pagamento ma reputa le somme non dovute. Molto spesso si pensa che per risolvere un problema tributario, bisogna necessariamente rivolgersi al giudice. Eppure, bastano 90 giorni o pochi di più per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Questo procedimento è costituito dal reclamo che è obbligatorio per le controversie tributarie di valore non eccedente 50.000 euro.
Per alcuni tipi di cause tributarie, infatti, la legge stabilisce che lo svolgimento del processo vero e proprio sia preceduto da una fase amministrativa durante la quale il contribuente, l’Ente impositore e l’Agente della riscossione “dialogano” tra loro nel tentativo di risolvere la “questione” bonariamente.
Tutte le controversie di valore non superiore a 50.000 euro sono reclamabili. Il valore della causa si calcola facendo riferimento esclusivamente all’importo del tributo oggetto dell’atto che si vuole impugnare, cioè al netto degli interessi, delle sanzioni e di ogni altro accessorio applicato. Se, invece, l’atto contestato ha ad oggetto solo sanzioni, il valore della controversia sarà dato dal loro importo complessivo.
Più nello specifico, gli atti per i quali l’impugnazione dà luogo alla fase del reclamo sono:
• l’avviso di accertamento;
• l’avviso di liquidazione;
• il provvedimento che irroga sanzioni;
• il ruolo;
• il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
• il diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
• le cartelle di pagamento per vizi propri;
• i fermi di beni mobili registrati (1);
• le iscrizioni di ipoteche sugli immobili (2)
• le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (3).
• ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.
L’istanza di reclamo non è proponibile per le impugnazioni:
• di valore eccedente 50.000 euro o di valore indeterminabile (ad eccezione di quelle di natura catastale, relative al classamento degli immobili e all’attribuzione della rendita catastale);
• riguardanti atti non impugnabili;
• di provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 21 (“Sanzioni accessorie”) del D.Lgs. n. 472/1997;
• riguardanti le istanze di cui all’art. 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472/1997.
L’accesso a detta fase “pre-giudiziale” è garantito dall’inserimento nel ricorso da proporre al giudice della cosiddetta istanza di reclamo. Con questa istanza il contribuente chiede l’annullamento dell’atto che reputa illegittimo; in alternativa, può inserire una proposta di mediazione per la rideterminazione dell’obbligazione tributaria.
Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell’atto da contestare, il contribuente, personalmente (se il valore della causa non supera 3.000 euro) o per il tramite del proprio avvocato, notifica all’Ente impositore e all’Agente della riscossione il ricorso che, inizialmente, produrrà gli effetti di reclamo amministrativo. Eseguita la notifica, ha inizio il “dialogo” tra Ente impositore, Agente della riscossione e contribuente, che si conclude in 90 giorni.
Nel periodo della “trattativa” possono presentarsi diversi scenari:
1) l’Ente impositore, condividendo totalmente le censure del contribuente, sgrava il debito e, per l’effetto, comunica tale decisione all’Agente della riscossione, il quale, a sua volta, annulla l’atto esattoriale (illegittimo) emesso;
2) l’Ente impositore, in parziale accoglimento delle ragioni del contribuente, accetta la proposta di mediazione di quest’ultimo, se ne ha avanzato una, oppure può esso stesso avanzare una proposta e sentire in contradditorio il contribuente: in caso di esito positivo della mediazione, si ttiene una riduzione delle eventuali sanzioni irrogate, che sono applicate nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. L’accordo di mediazione si perfeziona con la sua sottoscrizione e il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se si sceglie di rateizzare il debito).
3) L’Ente impositore e Agente della riscossione non rispondono, oppure, se lo fanno, rigettano il reclamo o rifiutano di mediare.
In quest’ultimo caso, il contribuente deve rivolgersi al Giudice tributario. Ha, quindi, a sua disposizione ulteriori 30 giorni, dalla scadenza dei 90 giorni previsti per la procedura di reclamo/mediazione. Entro questo termine deve depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. A conclusione del giudizio, nel caso in cui vengano accolte le ragioni del contribuente già espresse in sede di reclamo/mediazione, la controparte soccombente sarà condannata al pagamento delle spese processuali; con la precisazione che tale condanna può rilevare anche ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa del funzionario, che, senza motivo, ha rigettato il reclamo oppure non ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta di mediazione.
Caio, in data 18 maggio 2022, riceve un sollecito di pagamento dalla società di riscossione operante per conto del Comune di sua residenza. Il debito riguarda il mancato versamento della Tassa sui rifiuti, anni 2017 e 2018, per un immobile in cui, tuttavia, non abita più da quasi otto anni. Caio è molto contrariato perché, pur avendo disdettato il contratto di locazione a settembre 2014 a mezzo raccomandata A/R indirizzata al locatore/proprietario e, successivamente, comunicato al Comune, con specifica dichiarazione, di aver rilasciato l’immobile sin dal 1° ottobre 2014, è stato comunque invitato a pagare la tassa rifiuti. A questo punto, prima della scadenza dei 60 gg decorrenti dalla ricezione del sollecito, inviamo per Caio, in data 15 luglio 2022, alla società di riscossione e al Comune, il ricorso contenente l’istanza di reclamo (per l’annullamento totale del debito). Al ricorso alleghiamo a tutti i documenti comprovanti l’assenza del presupposto della Tassa sui rifiuti (cioè l’occupazione dell’immobile) in capo a Caio, venuto meno dal 1° ottobre 2014. In data 14 novembre 2022, ossia a scadenza del termine dei 90 giorni previsti per lo svolgimento della fase di reclamo, il cui computo tiene conto della sospensione feriale (1 – 31 agosto) in cui la corsa dei termini si arresta, riceviamo a mezzo PEC la comunicazione di accoglimento dell’istanza di reclamo alla quale è allegato il provvedimento di sgravio del debito adottato dal Comune e quello di annullamento del sollecito di pagamento da parte della società di riscossione.
Con il reclamo si ha la possibilità di evitare le lungaggini del processo. È vero che seppur da undici anni operativo, oggi rafforzato dalla riforma del processo tributario, non ha mai avuto grandissimo successo. In ogni caso, la previsione della responsabilità a carico del funzionario, faciliterà la trattazione delle istanze, spesso inevase, per cui, tentar non nuoce. Il caso di Caio, infatti, dimostra come il reclamo sia una strada perseguibile. Abbiamo risolto il problema. Caio ci ringrazia per la celerità raggiunta nella soluzione; è più che soddisfatto, infatti, senza necessità di un processo, è riuscito a far valere le proprie ragioni.
