La diffusione del Coronavirus, oltre a determinare lo stato di emergenza sanitaria a livello mondiale, ha provocato significative conseguenze, tanto economiche quanto sociali. Anche il Governo italiano è dovuto intervenire, adottando, con la massima urgenza, provvedimenti straordinari, alcuni dei quali hanno impattato sulle attività di riscossione, che sono svolte dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (la vecchia Equitalia). A partire dal 17 marzo 2020, infatti, sono stati sospesi i termini dei versamenti delle somme richieste con le cartelle di pagamento, con le ingiunzioni fiscali e con gli accertamenti esecutivi in scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (1). Quest’ultima data, dopo numerose proroghe, è stata definitivamente fissata al 31 agosto 2021 (2). Nello stesso arco temporale (8/3/2020 – 31/8/2021) si è fermata anche la corsa dei termini di prescrizione dei crediti da riscuotere, visto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel sopra indicato periodo, non ha potuto fare nuove notifiche per espressa previsione legislativa (3).
La risposta è semplice. Se lo scorrere del tempo necessario alla maturazione della prescrizione non fosse stato stoppato durante il periodo emergenziale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avrebbe più potuto esigere tutti quei crediti nel frattempo estintisi.
Immaginiamo che in data 3 giugno 2016, il sig. Tizio riceva la notifica di una cartella esattoriale relativa a diverse infrazioni al Codice della strada commesse nel 2014. Tizio non ha mai pagato le multe e non impugna la cartella. Il 10 aprile 2022, Tizio riceve a casa un’intimazione di pagamento con la quale è sollecitato il pagamento delle contravvenzioni, pena il fermo amministrativo della auto. A questo punto, vista la minaccia di vedere fermata l’auto, Tizio decide di rivolgersi al proprio avvocato ritenendo che gli anni trascorsi (quasi 6 a suo avviso) fra la notifica della cartella e quella dell’intimazione di pagamento avessero estinto per prescrizione il debito. In proposito, si ricorda che le sanzioni amministrative, inflitte per la violazione di norme del Codice della strada, si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui è commessa l’infrazione. Il termine riparte da capo una volta notificato il verbale amministrativo di accertamento e, nuovamente, con la notifica della cartella e così via.
I termini della prescrizione non sono tutti uguali. Ne abbiamo parlato in questo articolo.
In riferimento al caso di Tizio, dal 3 giugno 2016 (notifica della cartella) all’8 marzo 2020 (inizio della sospensione Covid-19), sono trascorsi soli 3 anni, 9 mesi e 5 giorni. Il periodo rimanente di 14 mesi e 6 giorni, utile al compimento del quinquennio prescrizionale, andrà conteggiato dal 1° settembre 2021, data di ripresa dell’attività notificatoria dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tizio ha perciò fatto male i suoi conti. Al 10 aprile 2022, giorno di notifica dell’intimazione di pagamento, il debito a suo carico non era ancora prescritto.
Ricorda, non sempre la prescrizione matura in modo automatico. Anche la riscossione può essere sospesa e il calcolo dei termini, in questo ginepraio di proroghe, non sempre è facile. Pertanto verifica bene la normativa attuale, magari rivolgendoti a un legale di fiducia. In questo modo avrai la possibilità di scegliere la migliore soluzione nell’affrontare il debito, se impugnare per prescrizione o rateizzare l’importo.
1. Art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”)
2. D.L. 30/6/2021 n. 99
3. Art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2015 cui fa richiamo l’art. 68 del D.L. n. 18/2020
