🟦 L’ARRIVO IN STUDIO
Era una mattina come tante allo studio. Quando bussarono alla porta, entrarono Tizio, Caio e Sempronio, tre insegnanti precari di un piccolo paese della provincia. Occhi stanchi, mani segnate da anni di supplenze, ricostruirono una storia che avevano già ripetuto troppe volte senza essere mai ascoltati: “Avvocato, noi lavoriamo come tutti gli altri docenti. Facciamo lezione, studiamo, ci formiamo. Ma ogni anno ci negano la Carta del Docente. È giusto tutto questo?” Li feci accomodare.
Sapevo già dove stavamo andando a finire. La Carta Docente — quei famosi 500 euro l’anno per la formazione — era diventata un simbolo di ingiustizia per centinaia di precari.
🟧 L’ANALISI DEL CASO
Mentre sfogliavo i loro contratti, capii subito che i tre casi erano perfettamente sovrapponibili: supplenze annuali o fino al 30 giugno, nessuna soluzione di continuità, obblighi formativi identici a quelli dei docenti di ruolo, eppure… niente Carta Docente. Un paradosso. Una discriminazione ormai riconosciuta da tanti tribunali. E soprattutto: una discriminazione vietata dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. I tre colleghi insegnavano nelle stesse classi dei docenti di ruolo, spesso con più carico, più dedizione, più fatica. Ma venivano trattati come “docenti di serie B”.
🟨 IL RICORSO
Decidemmo insieme di andare fino in fondo. Depositai ricorso al Tribunale del Lavoro, chiarendo subito che: la mancata attribuzione del bonus era ingiustificata, discriminatoria e in contrasto con il diritto europeo e interno. Il Ministero, come spesso accade, “aderì” solo in parte, evidenziando l’impossibilità al riconoscimento della carta docente per suupplenze brevi. Una strategia che — come sottolineato in sentenza — si traduceva in un comportamento processualmente irrituale.
🟩 LA SENTENZA: IL GIUDICE RIMETTE ORDINE
Il Giudice del Tribunale di Cosenza (1) ha ricostruito con rigore l’intero quadro normativo e applicando questi principi, ha stabilito che:
1️⃣ La Carta Docente spetta ai precari con incarichi annuali o fino al 30 giugno, senza se e senza ma.
2️⃣ Spetta anche ai docenti con servizio continuativo, senza pause significative, per tutto l’anno scolastico, seppur con supplenze brevi, come nel nostro caso.
3️⃣ L’adesione del Ministero NON vale come riconoscimento del diritto. Senza attribuzione concreta → il ricorso resta fondato.
4️⃣ Il Ministero deve pagare anche le spese di lite.
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso riconoscendo il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati, più interessi e spese del giudizio.
🟫 IN CONCLUSIONE
Tizio, Caio e Sempronio — i nostri tre docenti — uscivano dal Tribunale finalmente con i propri diritti riconosciuti. La legge parla chiaro: stesso lavoro, stessi diritti. a Carta del Docente non è un premio. È uno strumento di formazione. E negarlo ai precari significa negare qualità alla scuola
