Nel determinare l’importo dell’assegno di mantenimento, il giudice non deve limitarsi ai redditi dichiarati al fisco.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (1), chiarendo che le dichiarazioni fiscali hanno solo valore tributario e non vincolano il giudice civile.
L’ex marito dichiarava un reddito annuo di poco superiore a 1.000 euro. Una cifra evidentemente incompatibile con il tenore di vita mantenuto, le spese sostenute e la quota (40%) posseduta in una società di famiglia.
La Corte d’appello di Milano, e poi la Cassazione, hanno ritenuto che quelle dichiarazioni non riflettessero la reale situazione patrimoniale.
Il giudice, infatti, può basarsi su altri elementi:
📌 spese sostenute,
📌 disponibilità sui conti correnti,
📌 stile di vita,
📌 partecipazioni societarie,
📌 e ogni altro indizio idoneo a ricostruire la capacità economica effettiva.
Secondo la Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi hanno “una funzione tipicamente fiscale” e non riflettono necessariamente la reale disponibilità economica. Pertanto, applicando la legge (2), il giudice può fondare il suo convincimento su presunzioni gravi, precise e concordanti, ricostruendo la capacità patrimoniale effettiva.
Conoscere questa sentenza è importante perché ribadisce un principio di grande impatto pratico: nelle cause di separazione o divorzio, non basta presentare la dichiarazione dei redditi per dimostrare la propria situazione economica. Il giudice può — e deve — guardare oltre i numeri formali, valutando il tenore di vita reale, le spese sostenute, il patrimonio e le prove indirette che rivelano la capacità economica effettiva.Questo orientamento tutela:
il coniuge economicamente più debole, che spesso subisce dichiarazioni fiscali “ritoccate”;
la trasparenza nei giudizi familiari, impedendo che chi ha redditi non dichiarati eluda gli obblighi di mantenimento.
In sostanza, la Cassazione ricorda che la giustizia familiare non si ferma ai modelli fiscali, ma mira a una valutazione concreta e sostanziale dell’equilibrio economico tra le parti.
Ricorda: non basta presentare un 730 “magro” per ridurre l’assegno, se il tenore di vita racconta un’altra storia.
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