Quando lo Stato multa una persona per questioni fiscali, la sanzione resta solo a carico suo. Se quella persona muore, il debito della multa si estingue. Nessun familiare deve pagare: la legge lo prevede chiaramente e la Cassazione lo ha ribadito di recente [1].
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate aveva comminato a un contribuente una pesante sanzione per non aver dichiarato attività finanziarie all’estero. Nei vari gradi di giudizio, il contribuente aveva sempre perso, ma durante il processo in Cassazione è deceduto. A quel punto, la Corte ha dovuto decidere se il giudizio e la multa dovessero proseguire nei confronti degli eredi. La risposta è stata chiara: il procedimento si estingue e gli eredi non sono tenuti a pagare nulla [2].
Questa regola protegge le famiglie da problemi economici e preoccupazioni ingiuste. Le sanzioni fiscali hanno uno scopo punitivo personale: servono a punire chi ha sbagliato, non i suoi familiari. Sapere che non si ereditano dà serenità: nessuno può essere obbligato a pagare errori fiscali di altri.
Ricorda: Il debito da sanzioni fiscali si estingue con la morte di chi ha commesso l’infrazione. Nessun erede dovrà mai pagare una multa fiscale lasciata da un familiare.
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[1] Art. 8 D.Lgs. 472/1997; ordinanza Cassazione civile n. 22476/2025; d.lgs. 173/2024.
[2] “In caso di decesso del contribuente, trova applicazione l’art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che prevede l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa tributaria. Il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione, in conformità al principio della responsabilità personale. Una volta documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, cessa la materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza luogo a regolare le spese e senza applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio, già affermato per le sanzioni amministrative in generale, si applica anche alle sanzioni tributarie”.
