Lo sanno tutti, le esigenze umane mutano nel corso della vita. Allo stesso modo, cambiano quelle economiche di un figlio, determinate dalla crescita. In questi casi, è giustificato l’aumento del contributo economico del genitore non affidatario?
La Legge (1) stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato, continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione, assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso di genitori separati o divorziati, questi ultimi devono far fronte a tali esigenze, che non possono ritenersi coperte e assorbite soltanto con il pagamento delle spese straordinarie, è necessario adeguarle con l’assegno di mantenimento (2).
Ogni genitore, se separato o divorziato, deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze e non in misura pari alla metà per ciascuno. A tal proposito, non è onere del genitore affidatario, concordare con l’altro coniuge l’ammontare del pagamento delle spese straordinarie. Bisogna procedere a depositare una domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione. La domanda può essere congiunta, oppure essere depositata da un solo genitore. Probabilmente, in questi casi, sarà resistita dall’altro genitore. Sarà il giudice a verificare se la cifra stabilita per il mantenimento è sufficiente a soddisfare le esigenze del minore, o l’adeguerà in modo proporzionale alle mutate esigenze e necessità.
Una bambina viene collocata presso l’abitazione della madre. La signora, affidataria, si rivolge al Tribunale per chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento mensile, versato da parte del padre alla figlia, oltre alla concorrenza al pagamento delle spese straordinarie. Il Tribunale condanna il padre a corrispondere alla figlia un assegno mensile di € 500,00. Pone a carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie. La madre, ritiene la somma non congrua rispetto alle esigenze della figlia. La Corte d’Appello accoglie la richiesta della madre e aumenta l’importo dell’assegno a carico del padre, quantificandolo in € 800,00. Il Padre si rivolge alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dal padre. Per come espresso anche in passato (3), l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi. Peraltro, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cd “straordinarie”,Resta fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare – attività svolta dalla Corte d’appello nel caso di specie – la rispondenza delle spese all’interesse del minore.
Non basta corrispondere le spese straordinarie, è necessario provvedere ad aumentare l’assegno di mantenimento quando mutano le esigenze del figlio. Il mantenimento, in sostanza, va adeguato a garanzia del corretto sostentamento. Il genitore non deve neanche giustificare e motivare la validità della richiesta. L’aumento si presume dovuto per la sola crescita del figlio.
1. Art. 337 ter cc.
2. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 4 maggio 2023, n. 11724
3. Corte di Cassazione n. 13664 dell’aprile 2022.
