A volte le relazioni tra i genitori non sono caratterizzate dall’armonia che necessita a un bambino per crescere sereno e sviluppare al meglio la propria personalità. Non è raro, infatti, che il rapporto conflittuale tra i genitori incida negativamente sullo sviluppo del minore. Capita anche che le tensioni si esasperino, soprattutto dopo una separazione, tanto da condurre i genitori in Tribunale per l’affido esclusivo dei minori. Occorre quindi operare delle distinzioni.
I figli di regola sono affidati congiuntamente ad entrambi genitori i quali condividono ogni scelta in ordine all’educazione ed alla crescita dei minori che deve essere oggetto di accordo tra loro. Questo non significa tuttavia che il collocamento del bambino deve essere forzatamente alternato o congiunto, atteso che si può avere affido condiviso anche se il minore è collocato prevalentemente presso uno dei genitori (1).
L’affido esclusivo di un minore ad uno dei genitori costituisce quindi un’eccezione alla “ regola” dell’affido condiviso; tale regola è derogabile esclusivamente qualora l’affidamento ad entrambi i genitori sia pregiudizievole per l’interesse del figlio.
Il genitore che intende richiedere l’affido esclusivo del minore deve ricorrere al Giudice, che con provvedimento motivato può disporlo qualora ritenga che l’affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minore (2).
In tal caso, il genitore a favore del quale è disposto, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
All’interno dello stesso provvedimento in ogni caso è stabilito il diritto di visita dell’altro genitore.
Non è importante dimostrare che il genitore richiedente sia più idoneo a gestire i figli, deve essere dimostrata in concreto l’inidoneità dell’altro genitore o comunque la grave carenza nel rispettare i doveri che discendono dalla responsabilità genitoriale declinati nel mantenimento, nell’istruzione e nell’ educazione dei figli; condizioni che rivelino il grave disinteresse nei confronti dei minori (3).
Il regime di affido condiviso deve essere ritenuto preferenziale. Non basta la mera conflittualità tra i genitori a fondare la necessità di un provvedimento che limiti la responsabilità genitoriale di uno piuttosto che dell’altro. Per questo motivo è bene rivolgersi a professionisti in grado di consigliare gli strumenti giuridici opportuni da valutare caso per caso per tutelare le proprie prerogative genitoriali.
1 I conflitti genitoriali infatti non possono incidere sul diritto del minore ad avere la c.d. residenza abituale.
Sul punto è pacifico il principio di diritto sulla scorta del quale l’affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di frequentazione per l’altro genitore (si v. Cass. 26 luglio 2013, n. 1831, Cass. 20 gennaio 2012, n. 785).
2 L’affido esclusivo è previsto dall’art. 337 quater cc
3 Sul punto si segnala recente provvedimento del Tribunale di Cosenza “La deroga alla regola dell’affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (cfr Tribunale Cosenza sez. II, 07/03/2020, n.516)
Si veda anche Cass. Civ., Sez I, sentenza n. 6535/2019 che ha ribadito peraltro come l’affido esclusivo sia da prendere in considerazione in extrema ratio quale regime di affidamento dei figli