Le successioni sono procedure che permettono il trasferimento del patrimonio dalla persona defunta agli eredi ne abbiamo parlato anche qui . Si può avere una successione legittima quando il patrimonio viene diviso tra gli eredi in base alle disposizioni dettate dalla legge oppure una successione testamentaria, dove, con il testamento, un soggetto può disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere (1).
Non possono disporre per testamento coloro che non hanno compiuto la maggiore età, gli interdetti per infermità di mente e coloro i quali, seppure non interdetti, si provi di essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento (2).
Occorre fare una premessa. In genere, in tante occasioni, i giudici hanno affermato che è necessaria la prova che il soggetto, nel momento in cui redige il testamento, è privo in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi.
Lo stato di incapacità a testare deve essere valutato con particolare rigore e non è sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive.
La prova dell’incapacità può essere data con ogni mezzo e quest’onere grava su chi impugna il testamento.
Di recente, un Tribunale si è occupato di un caso riguardante l’incapacità di disporre per testamento. In data 2 maggio 2014 si apre la successione testamentaria della signora Sempronia e vengono pubblicati ventuno testamenti olografi e un testamento segreto con i quali la defunta dispone di tutto il suo patrimonio. Si tratta di titoli e liquidità. Così, gli eredi rivolgendosi al giudice, ritengono che tutti i testamenti redatti dopo il 1° giugno 2011, sono da considerarsi invalidi in quanto la testatrice, a loro dire,non era capace di intendere e di volere. Il Tribunale gli dà torto. Afferma che alla data del 16 gennaio 2013, data in cui è redatto il testamento segreto, la defunta è pienamente capace di testare. I testamenti sono validi. I soccombenti si rivolgono alla Corte d’appello.
Secondo la Corte d’Appello (2), i soccombenti non hanno fornito nessuna prova del fatto che la defunta, alla data di redazione del testamento segreto, è incapace di intendere e di volere. Non basta l’età avanzata e l’infermità fisica, né la continua assistenza. Così come non è sufficiente la documentazione medica allegata alla richiesta di riconoscimento dell’invalidità trasmessa all’INPS. Pertanto, la Corte d’Appello rigetta la richiesta per carenza di prove. I testamenti restano validi.
Il caso in esame ci permette di comprendere l’importanza di fornire in giudizio delle prove valide a dimostrare l’incapacità a testimoniare. Se nei casi di infermità accertata, permanente e abituale, la prova che il testamento sia redatto in un attimo di lucidità spetta a chi lo ritiene valido, al contrario, nel caso di infermità intermittente, la prova dell’incapacità spetterà a chi lo impugna. L’incapacità va dimostrata, in ogni caso, in modo rigoroso, non potendo il giudice, per elementi ritenuti semplici, negare valore all’ultima volontà.
1. art. 587 del codice civile
2. art. 591 del codice civile
3. Corte d’Appello di Milano sentenza n. 1515 del 6 maggio 2022
