Può capitare, nella vita di ognuno, di essere “chiamati” quali eredi di qualcuno, o perché vi sia un legame personale diretto (es. familiare) o in quanto nominati all’interno di un testamento per benevolenza altrui. A quel punto, può essere d’aiuto sapere in anticipo se sia conveniente o meno accettare l’eredità.
Sono le persone a cui spetta per legge, cioè per successione legittima o per testamento, il patrimonio del defunto. La “chiamata” ereditaria si ha nel momento in cui si apre la successione. I chiamati conservano tale condizione sino a quando non decidono di accettare o meno l’eredità. Nell’arco temporale tra la chiamata e l’eventuale accettazione, essi hanno, comunque, la facoltà di agire per la conservazione, amministrazione e controllo dei beni ereditari (1).
Il nostro codice civile consente al chiamato all’eredità di valutare la reale consistenza del patrimonio del defunto, pensiamo ai crediti e ai debiti, e la possibilità di effettuare la cosiddetta “accettazione con beneficio di inventario” (2).
L’accettazione con beneficio d’inventario fa in modo che il patrimonio del chiamato all’eredità resti distinto da quello del “caro estinto”. In questo modo i creditori del defunto saranno pagati nei limiti del valore attribuito ai beni ricevuti dall’erede.
Tizio lascia in eredità al figlio Caio un magazzino del valore di euro 30.000,00 e alla figlia Sempronia beni per euro 35.000,00. Il sig. Tizio nell’arco della sua vita ha però accumulato debiti per euro 100.000,00. Caio, proprietario di casa e assunto in banca, accetta l’eredità in ricordo del padre, con beneficio d’inventario. Sempronia invece accetta l’eredità in modo semplice. Così, mentre Caio risponderà della quota pari al 50% dei debiti del padre Tizio nei limiti della proprietà ereditata, Sempronia potrà rispondere del 50% dei debiti del padre anche con i propri beni personali.
Il chiamato all’eredità deve predisporre una dichiarazione e depositarla presso il Tribunale del luogo in cui è stata aperta la successione. Bisogna tenere presente che se il chiamato è nel possesso dei beni, deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione e nei quaranta giorni successivi scegliere se accettare o meno l’eredità. Nell’ipotesi inversa, se non ha il possesso dei beni, ha dieci anni di tempo per accettare anche con il beneficio d’inventario. Se, invece, ha presentato l’accettazione con beneficio d’inventario, il chiamato ha tre mesi per concludere l’inventario o fatto l’inventario, ha quaranta giorni di tempo per accettare o rinunciare.
In tal caso l’accettazione varrà in ogni caso, ma sarà pura e semplice. In altre parole, ci sarà la commissione tra i patrimoni dell’erede e del defunto. Pertanto, l’erede risponderà dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali. Anche la Corte di Cassazione ha confermato che “alla scadenza del termine per l’effettuazione dell’inventario il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia”.
In questo caso il chiamato decade dal beneficio della limitazione di responsabilità sui debiti del defunto e ne risponderà con il suo patrimonio.
I vantaggi che si hanno accettando l’eredità con beneficio d’inventario sono chiari. Il chiamato all’eredità conserva tutti i diritti sui beni del defunto ma ne risponderà dei debiti nei limiti della quota ereditata. Però bisogna stare attenti. L’accettazione con beneficio d’inventario comporta una serie di adempimenti e termini che se violati causano la responsabilità personale dell’erede che ne risponderà con il suo patrimonio, trattandosi di una accettazione pura e semplice.
1) Art. 460 c.c.
2) Art. 484 c.c.
3) Art. 487 c.c.
4) Cassazione Civile sez. II, 10/03/2017, n.6275
