Sono diversi anni che si legge di come l’uomo abbia lasciato una propria impronta anche sul tempo. Ha modificato i cicli delle stagioni. Tra gli effetti, sicuramente, rispetto al passato, notiamo giornate molto calde, o quando piove si rischia l’alluvione. In un altro articolo abbiamo visto come sia importante essere prudenti. Perchè non sempre nel caso di insidia, se si resta infortunati, si ha diritto al risarcimento danni. Ne abbiamo parlato qui https://simplius.it/ho-diritto-al-risarcimento-se-cado-per-mancanza-di-cautela
Le precipitazioni atmosferiche possono costituire quello che la legge individua come “caso fortuito”.
In sostanza, è esclusa la responsabilità del cosiddetto custode quando l’evento è caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità.
Questi requisiti sussistono se dimostrati non solo sulla semplice dichiarazione dello stato di emergenza, ma attraverso dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici).
Partiamo da una certezza, la legge dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1). Il custode deve dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile ed evitabile con una diligente condotta. La prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta è il caso fortuito, che si ha quando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto eliminare la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo.
Tizio, Caio e Sempronio lamentano i danni provocati alle proprie abitazioni da un allagamento. A loro dire sono responsabili il Comune e la società avendo costruito il complesso turistico in una zona nota per lo scorrimento dell’acqua, senza adeguate soluzioni. Il Tribunale, in primo grado, rigetta la richiesta escludendo la responsabilità del custode per l’eccezionalità dell’evento, dando valore ai dati scientifici di tipo statico riportati nella relazione del consulente tecnico nominato dal giudice. Al contrario, i giudici di secondo grado, individuano una percentuale del 25% di responsabilità dell’ente e della società costruttrice. Secondo la Corte di Appello, comunque, i proprietari vanno ri-sarciti, seppur in parte, per l’inerzia avuta rispetto al sistema di deflusso delle acque.
Secondo la Suprema Corte (2), le precipitazioni atmosferiche costituiscono caso fortuito quando i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità sono accertati con strumenti scientifici i tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici). Il caso fortuito così costituisce un evento eccezionale tale da determinare in modo autonomo l’evento. Restano irrilevanti eventuali comportamenti poco diligenti del custode. Pertanto, esclude la responsabilità del Comune e della società costruttrice del complesso turistico.
Riassumendo i tanti casi trattati nei tribunali, si parla di caso fortuito quando:
– possiede caratteri di eccezionalità e imprevedibilità;
– tali caratteri devono essere dimostrati da dati scientifici. Non basta parlare di “forte temporale”, “nubrifagio” o “calamità naturali”.
– Dalla ricostruzione restano estranei elementi di responsabilità del custode.
Più la situazione in cui ci veniamo a trovare è suscettibile di essere prevista e superata attraverso la normale cautela, più la responsabilità del custode sarà esclusa. Solamente nel caso in cui l’imprevedibilità delle piogge costituisce un evento eccezionale, imprevedibile, provato con dati scientifici, tale da causare l’evento in modo autonomo, si potrà parlare di caso fortuito, con esclusione di ogni responsabilità. Al contrario, il custode dovrà risarcire i danni causati dall’evento.
