CRISI ECONOMICA, È GIUSTIFICATO IL LICENZIAMENTO DELLA DIPENDENTE BASATO SOLO SULL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO?

Il giudice deve sempre controllare la validità del motivo posto alla base del licenziamento



L’articolo sulla soppressione del posto di lavoro, sul ripescaggio (cosiddetto repêchage) del lavoratore da parte del datore prima del licenziamento per motivi economici (ne abbiamo parlato qui), mi ha ricordato quando in studio si è presentata la sig.ra Sempronia per chiedere assistenza. Assunta in una casa di cura con mansioni di assistente sociale, cumulate a quelle di collaboratore amministrativo, dopo anni di servizio viene licenziata per motivi economici. Disperata per le gravi difficoltà economiche a causa della perdita dello stipendio, essendo madre di una bimba e gravata da un recente mutuo, ci chiede di impugnare il licenziamento.

Come si impugna il licenziamento?

Prima di tutto, è opportuno chiarire che la comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro deve avvenire per iscritto, in quanto è nullo se orale. Il licenziamento si impugna nel termine di 60 giorni decorrenti dalla consegna. Per farlo basta una lettera nella quale si contestano le ragioni del datore di lavoro (1). In tal modo, anche per la sig.ra Sempronia impugniamo il licenziamento, indicando sommariamente i motivi che lo rendono illegittimo.

E poi?

Se il datore di lavoro non revoca il licenziamento, entro 15 giorni dal ricevimento dell’impugnativa, nei successivi 180 giorni deve essere depositato il ricorso giudiziale presso il Tribunale sezione Lavoro. Così, atteso il silenzio del datore di lavoro, viene iscritta la causa presso il Tribunale di Cosenza per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento della sig.ra Sempronia.

I motivi dell’impugnazione

All’interno del ricorso sono esposte le ragioni che rendono la scelta del datore illegittima. In particolare, la sig.ra Sempronia, seppur con meno anni di anzianità di servizio, è l’unica a ricoprire nella clinica il ruolo di assistente sociale. Gli altri dipendenti, inquadrati come tecnici di rete sociale, seppur con compiti simili, non hanno la professionalità e la qualifica della ricorrente. La scelta di licenziare la sig.ra Sempronia è sbagliata.

L’obbligo di repêchage

Affinché possa essere ritenuto corretto, il datore di lavoro, per licenziare, deve verificare se all’interno dell’azienda il dipendente non possa essere ricollocato in altro. Nel caso della sig.ra Sempronia, il datore ritiene di aver rispettato l’obbligo in quanto alla lavoratrice sono state assegnate mansioni cumulative, a quelle di assistente sociale si sono aggiunte in seguito quelle di collaboratore amministrativo. A causa della crisi di settore e alla diminuzione dei compensi legati alle convenzioni stipulate con la Regione, ha ridotto il personale. La sig.ra Sempronia, avendo meno anzianità di servizio dei tecnici di rete sociale ed essendo in esubero nel settore amministrativo, visti i costi insostenibili, non può che essere licenziata.

Come aiutare la sig.ra Sempronia?

Evidenziamo al giudice che la sig.ra Sempronia è assunta come assistente sociale, inquadramento diverso dal tecnico di rete sociale. Inoltre la dipendente è l’unica nella casa di cura a ricoprire quel ruolo. Dimostriamo che mentre l’assistente sociale, per svolgere tali compiti deve essere iscritto in un albo professionale, che richiede un determinato percorso di studi, nulla è previsto per il tecnico di rete sociale. Sottolineiamo anche che nelle convenzioni con la Regione la figura di assistente sociale è sempre prevista a garanzia di una corretta assistenza sanitaria, mentre nulla dicono sul tecnico di rete sociale. La presenza nell’organico dell’assistente sociale è imprescindibile.

Bisogna trovare prove e testimoni

È sempre necessario che il lavoratore dimostri la validità della ricostruzione dei fatti che presenta a un giudice. I testimoni, nel caso della sig.ra Sempronia, confermano lo svolgimento dei compiti di assistente sociale, mentre risultano confusi sul ruolo svolto dai tecnici di rete sociale all’interno della casa di cura. Inoltre, interrogato dal giudice, il datore di lavoro esclude la presenza di un assistente sociale, sconfessando il contratto, che al contrario, inquadra la sig.ra Sempronia in tale ruolo.

Il momento della sentenza

Il Tribunale di Cosenza, alla conclusione del processo (3), dichiara illegittimo il licenziamento. La sola anzianità di servizio posta alla base della motivazione del licenziamento, ossia la scelta ricaduta sulla sig.ra Sempronia rispetto alle altre figure professionali inquadrate come tecnici di rete sociale, non è apparsa sufficiente. Ricorda il giudice che seppur non può sindacare sui criteri di gestione dell’impresa (2), deve comunque effettuare un controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro alla base della soluzione del rapporto di lavoro e del nesso collegato al soggetto destinatario del licenziamento (3).
Inoltre, il giudice ha avvalorato la tesi sul mancato rispetto del repêchage. Il datore non ha dimostrato l’inesistenza di altri posti di lavoro in cui ricollocare la lavoratrice.

Dopo la sentenza, felici e soddisfatti, ci congratuliamo con la signora Sempronia. Il suo abbraccio è il nostro premio. Aveva subito un torto e insieme abbiamo rimediato. Con l’indennizzo stabilito dal Tribunale a carico del datore potrà ripartire. Nel nostro piccolo, abbiamo portato un pò d’equilibrio nella sua vita.

NOTE

1 art.6 Legge 604/1966, modificato dall’art. 32 della Legge 183/2010
2 Art 41 cost.
3 Tribunale di Cosenza n.12202/2018 del 23.07.2018, confermata con sentenza 2891/2019


Andrea Borsani Ho sempre creduto che ognuno possa fare la sua parte per migliorare le cose. Nel mio piccolo, voglio rendere l’esperienza giuridica semplice. Per questo, con i clienti ho un approccio da “amichevole avvocato di quartiere” e ho dato vita al progetto Simplius.

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