Si può essere licenziati se si usa l’auto aziendale per scopi personali?

Sorvegliare il dipendente e il modo in cui utilizza il bene aziendale non lede la privacy

23 Dicembre 2022


Alcuni dipendenti, per il tipo di mansioni svolte, utilizzano la cosiddetta auto aziendale. Si tratta di veicoli che sono immatricolati e intestati a una azienda che si avvantaggia, spesso, delle detrazioni fiscali. Quando viene assegnata a un dipendente si parla di bene strumentale, essendo sempre di proprietà del datore di lavoro ma utilizzata dal lavoratore per le esigenze dell’azienda.

Il datore di lavoro può concedere al lavoratore il veicolo aziendale anche per scopi personali?

In questo caso si parla di uso promiscuo dell’auto aziendale. L’auto concessa dall’azienda al dipendente in uso promiscuo rappresenta una forma di retribuzione “in natura” che si aggiunge a quella in denaro. Sono definiti anche  “fringe benefit” e consistono in una retribuzione accessoria riconosciuta a determinate categoria di dipendenti. Altri esempi di fringe benefit sono i buoni pasto, l’uso del cellulare, il pc, le abitazioni in locazione o comodato, prestiti agevolati, borse di studio, assistenza sanitaria.

Quali doveri per il lavoratore?

Il dipendente deve adempiere sempre ai doveri contrattuali di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro. Alla base del rapporto di lavoro sussiste sempre un vincolo di fiducia che non può venire meno. Se viene compromesso, si rischia il licenziamento per giusta causa, come nel caso di uso illegittimo dell’auto aziendale.

Facciamo un esempio

La Corte Europea dei diritti dell’uomo, chiamata a valutare la legittimità di un licenziamento di un informatore farmaceutico che ha usato l’auto dell’azienda per scopi privati, ha ritenuto corretta la decisione. Il caso ha riguardato un cittadino portoghese assunto presso un’azienda farmaceutica. Al dipendente è contestato l’uso improprio dell’auto e la manomissione del GPS. L’uomo, sabotando lo strumento, ha ridotto la percentuale percorsa per i viaggi privati e aumentato i tragitti di lavoro, così da diminuire il rimborso economico previsto per l’utilizzo privato dell’auto. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento ritenendo illegittimo il sistema di geolocalizzazione montato sul veicolo, in quanto lesivo della sfera privata. Tanto il Tribunale che la Corte di appello portoghese hanno rigettato le richieste del dipendente, poiché con l’omessa segnalazione dell’effettivo chilometraggio dei viaggi di lavoro e il sabotaggio del GPS, il dipendente ha violato il dovere di lealtà nei confronti del datore. Il lavoratore si è rivolto alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Corte di Strasburgo ha rigetto la richiesta. Secondo la Corte Europea dei diritti dell’umo il giudice del secondo grado ha in modo dettagliato bilanciato il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata con il diritto del datore di lavoro a garantire il buon andamento della società. Per cui nessuna violazione è stata fatta e il licenziamento è da ritenersi corretto, essendo ormai risolto il rapporto di fiducia.

Perché è importante?

È noto che il sistema di geolocalizzazione cosiddetto GPS consente di tracciare i movimenti fatti da un veicolo. Se funzionante in modo permanente, la persona può essere seguita in qualunque momento del giorno, anche al di fuori del contesto lavorativo. Il sistema di geolocalizzazione è utilizzato anche in Italia. In passato la Cassazione, seppur ha affermato che il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo a distanza per rilevare l’attività dei dipendenti, ha precisato che  i dati non potevano essere usati per provare eventuali inadempimenti (2). Dopo la modifica dello Statuto dei lavoratori (3), la Corte di Cassazione è tornata sull’argomento e più di recente ha chiarito che il datore di lavoro può usare gli elementi raccolti per la verifica ai fini disciplinari della diligenza del lavoratore durante l’attività lavorativa. Con questa sentenza la Corte Europea dei diritti dell’uomo esclude la violazione della privacy familiare anche nel caso di controllo a distanza dei lavoratori. L’uso dei dati come prova del licenziamento disciplinare intimato non viola neanche il principio del giusto processo. La regola richiamata non ha, però, portata generale. Sono gli Stati che, nei margini del loro apprezzamento, devono bilanciare il giusto equilibrio tra gli interessi privati e pubblici in gioco. Bisogna ricordare che la Corte dei diritti dell’Uomo non deve sostituire il Tribunale ma è chiamata a verificare che le decisioni siano concilianti rispetto alle Convenzioni Europee.

NOTE

1. Corte europea diritti dell’uomo, Sez. IV, 15 dicembre 2022, n. 26968/16
2. Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. N.19922 del 05.10.2016 anche Cass. Civ, Sez. Lav. Sent. N.1622 del 1.10.2012
3. Art 4 comma 2 Statuto dei lavoratori mod. art. 23 comma 1 dle Dlgs n.151/2015
4. Cass. Civ., Sez. Lav. Sent. N.32760 del 09.11.2021


Andrea Borsani Ho sempre creduto che ognuno possa fare la sua parte per migliorare le cose. Nel mio piccolo, voglio rendere l’esperienza giuridica semplice. Per questo, con i clienti ho un approccio da “amichevole avvocato di quartiere” e ho dato vita al progetto Simplius.

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