Se il ricercatore universitario non fa pubblicazioni per molto tempo è sanzionabile?

Il Ricercatore che dorme non prende pesci, al più si becca una sanzione

20 Febbraio 2023


Il ricercatore scientifico rappresenta per l’università elemento di grande prestigio. Il suo ruolo, in genere, è quello di analizzare e interpretare nei settori disciplinari i fenomeni di varia natura e creare, attraverso nuove teorie, momenti di conoscenza, sviluppo di prodotti, metodi, processi innovativi. Tale attività viene presentata attraverso le pubblicazioni scientifiche.

Ma se il ricercatore non fa le pubblicazioni?

In questo caso, il comportamento è stato ritenuto sanzionabile. Principio che si applica anche nel caso di pubblicazioni discontinue, ovvero, quando non vengono fatte in un arco temporale ritenuto congruo (pensiamo all’assenza di pubblicazioni per circa un decennio).

Ma chi decide i criteri di svolgimento dell’attività di ricerca?

Secondo la legge è l’ateneo che deve regolamentare le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca (2). Attività che è intesa “primaria” per il ricercatore, costituendo “secondaria” quella relativa al servizio degli studenti di verifica dell’apprendimento.

Ma se è secondaria, quanto tempo deve dedicare il ricercatore al supporto dell’apprendimento degli studenti?

I compiti di didattica a servizio degli studenti sono fissati dalla legge nel limite massimo di 350 ore. Quest’attività viene attestata dal ricercatore con autocertificazioni, secondo i modelli stabiliti dall’ateneo (3).

E come si può verificare se il ricercatore adempie ai suoi doveri?

Individuati i doveri dei ricercatori, occorre precisare che mentre per l’attività didattica si possono controllare i registri per verificare l’attività integrativa obbligatoria, per la ricerca la legge non individua alcuno strumento e modalità di verifica.

E quindi, perché il ricercatore si becca la sanzione se non pubblica?

Secondo una recente sentenza (4), l’inadempimento del ricercatore deriva dall’assenza di pubblicazioni scientifiche, accertata nel catalogo informatico IRIS-CINECA dell’ateneo. In particolare, l’assenza di pubblicazioni scientifiche per un arco temporale come il decennio è prova di una attività discontinua tale da costituire responsabilità disciplinare.

Perché è importante?

Secondo i giudici non esiste la ricerca scientifica se non si traduce in un prodotto ben definito. In altre parole, non c’è ricerca senza pubblicazione scientifica, o altro risultato apprezzabile quale un brevetto, un’ opera d’ingegno, convegno etc. Pertanto, laddove non ci sia un risultato che sia valutabile secondo i criteri qualità della ricerca ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), ultimo bando del 2020 e linee guida ministeriali, decorso un arco di tempo determinato dagli usi, si rischierà la sanzione disciplinare.

NOTE

1. art. 6 della L. n. 240/2010 e art. 32 del D.P.R. 11/7/1980, n. 382
2. art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) TAR Lazio, Roma, Sez. III, 31/5/2012, n. 4927
3. sentenza del Consiglio di Stato del 18 gennaio 2023, n. 629.


Emanuela Tucci Per me, un avvocato non è solo colui o colei che ti affianca in un momento di difficoltà. Ma anche chi ti aiuta a raggiungere obiettivi consigliandoti il modo giusto per districarti da situazioni insidiose. Ma per aiutare qualcuno bisogna prima ascoltarlo. E comprenderlo.

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