Per tutta la durata del rapporto di lavoro il dipendente, oltre a osservare i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a rispettare i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà previsti dalla legge. La diligenza consiste nell’osservanza di tutte le prescrizioni connesse alla prestazione lavorativa e di tutti gli obblighi che sono definiti dalle leggi e dai contratti collettivi. Il lavoratore deve svolgere l’attività lavorativa seguendo le direttive del datore di lavoro (“dovere di obbedienza”) senza agire in concorrenza con gli interessi dello stesso (“obbligo di fedeltà”).
Un lavoratore viene licenziato perché durante il periodo di malattia svolge attività extralavorativa. Nello specifico, la condotta del lavoratore, incauta, ostacola o comunque ritarda la guarigione. Secondo il datore ha violato i doveri di correttezza, diligenza e buona fede. Il Tribunale, però, accoglie le lamentele del lavoratore. Per il giudice il licenziamento è illegittimo perché le prescrizioni mediche prevedevano soltanto di un periodo di “riposo e cure”. La Corte d’Appello, invece, ribalta la decisione del Tribunale ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa.Per i giudici di secondo grado il lavoratore, ha svolto delle attività extralavorative potenzialmente in grado di ostacolare o comunque ritardare il rientro in servizio.
Secondo la Corte “…lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configuri violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio” (1).
Lo svolgimento di altra attività del dipendente, durante lo stato di malattia, è considerata violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, dei doveri generali di correttezza e buona fede,se potenzialmente in grado di pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
Ricorda la Cassazione che è obbligo del datore di lavoro dimostrare che la malattia del dipendente è simulata, o che l’attività è potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio (2).
Abbiamo già discusso l’argomento nei Casi di Tizio, Caio e Sempronio. In quel processo, il datore non ha dimostrato lo svolgimento da parte della sig.ra Sempronia “di una attività denotante scarsa attenzione alla propria salute e ai doveri di cura, o comportamenti imprudenti” (3). Il licenziamento, pertanto, è stato dichiarato invalido.
Solo quando la seconda attività lavorativa o extralavorativa non pregiudica la guarigione, si potrà dire di non aver violato i doveri di correttezza e buona fede, di lealtà e diligenza che legano il lavoratore al datore di lavoro. Altrimenti si rischierà sempre un giusto licenziamento.
1. Cassazione Ordinanza del 12 maggio 2023, n. 12994, Orientamenti precedent della Cassazione: Cass. 05/08/2014, n. 17625; Cass. 27/04/2017, n. 10416; Cass. 19/10/2018, n. 26496)
2. Trova fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell’esistenza. In altre parole, secondo la lettera della legge (art. 2697, 1° comma, c.c.),
3. Tribunale di Cosenza sez. lavoro 15 dicembre 2020 n. 4962
