L’avvicinarsi delle vacanze ci riporta indietro di qualche anno, quando, rientrato al lavoro, il signor Sempronio si presentò allo studio, con aria afflitta. Il suo viaggio di nozze in America, programmato nel mese di agosto, era stato rovinato dal ritardo nella consegna del bagaglio.
Ci raccontò che le aspettative di conoscere un posto nuovo, di accrescere il proprio bagaglio culturale, di vivere pienamente un momento di serenità con la giovane moglie si erano tradotti in una corsa agli acquisti di vestiario e altre cose necessarie, per consentire il prosieguo del viaggio. Ovviamente la cosa comportò un grave disagio non solo in termini di dispendio di tempo ma anche a causa della diminuzione non programmata delle risorse economiche.
La stipula di un contratto con una compagnia aerea garantisce al passeggero l’applicazione del regolamento previsto dalla CE1 (CD Carta Europea del Viaggiatore), alla quale hanno aderito tutte le compagnie Europee e non. Essa consente la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo nella consegna del bagaglio o suo definitivo smarrimento.
Da un punto di vista rigorosamente giuridico, lo smarrimento del bagaglio è un evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo strettamente colposo, è da attribuirsi al vettore (la compagnia).
Il Codice Civile accorda una protezione assai più intensa al contraente debole (il mittente), giungendo, addirittura, a invertire l’onere della prova circa l’addebitabilità dello smarrimento dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza del vettore.
La Convenzione di Montreal, all’art. 22 secondo comma, stabilisce che “nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di euro 1.200,00 per passeggero, per distruzione, perdita, danni o ritardo dei bagagli”.
Oltre che per i bagagli regolarmente registrati al check-in, il rimborso è applicabile anche nel caso in cui sia stato smarrito un bagaglio a mano, messo in stiva dalla compagnia aerea per questioni di politiche interne, come capita spesso con compagnie low cost.
Anche in tal caso, quindi, tutte le compagnie aeree hanno il dovere di fornire un risarcimento. La Corte di Giustizia Europea, inoltre, ha chiarito che, secondo quanto indicato nel sopracitato articolo della convenzione di Montreal, il termine danno derivante dalla perdita di bagagli include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
Dopo aver ascoltato la storia del sig. Sempronio, prima di tutto ci accertammo che lo stesso avesse segnalato subito l’accaduto all’aeroporto. Dato che la compagnia aerea aveva aperto il sinistro ma negato il risarcimento, abbiamo deciso di chiamarla in giudizio davanti al giudice di pace competente.
Nel corso del giudizio vennero ascoltati i testimoni (i compagni di viaggio), i quali confermarono la necessità degli acquisti da parte del sig Sempronio e della moglie, dimostrati anche con la produzione degli scontrini riferiti agli effetti personali.
Il Giudice di pace, alla conclusione del processo, accolse le richieste della giovane coppia e condannò la compagnia non solo al rimborso delle spese per gli acquisti di biancheria, indumenti e prodotti di prima necessità, ma anche al risarcimento dei danni causati dalle aspettative tradite da un arrivo a destinazione nello stress psicologico conseguente alla consegna dei bagagli in ritardo di un giorno.
I coniugi Sempronio ci ringraziarono e noi, soddisfatti, chiudemmo la pratica, consapevoli di aver contribuito a restituire alla giovane coppia un po’ di quella serenità che avevano smarrito durante il viaggio.
Giudice di Pace di Paola, sentenza n.178/11