La perdita della capacità lavorativa può essere anche conseguente al danno subito da un lavoratore a seguito della condotta illecita di altro soggetto, tale da pregiudicarne il normale svolgimento. Pensiamo ad esempio al sinistro stradale e all’inabilità temporanea e/o all’incapacità lavorativa, tale da determinare una modifica delle mansioni del lavoratore o un demansionamento, con conseguente riduzione del trattamento salariale. In questo caso, quali sono i diritti del lavoratore?
Il risarcimento del danno, sia che deriva da un inadempimento relativo sia che derivi da un inadempimento assoluto, è dovuto tanto per il danno emergente quanto per il lucro cessante. In altre parole il danno è qualificato tanto come la perdita economica subita da un credito immediatamente (danno emergente), quanto dal mancato guadagno (lucro cessante).
Per configurare l’ipotesi di danno non è necessario che esso derivi da un rapporto contrattuale, ma è sufficiente che esso abbia provocato un decremento nel patrimonio del creditore. Nello specifico, il danno emergente si caratterizza per il danno che comporta un’immediata diminuzione patrimoniale.
Esistono diversi tipi di danno:
– Danno evento, è configurato come quel danno che provoca la lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento.
– Danno conseguenza, è qualificato, come il pregiudizio sofferto dalla vittima, in modo concreto in seguito all’accadimento del fatto dannoso. Nel nostro ordinamento solo l’ipotesi di danno conseguenza configura la possibilità di un risarcimento del danno.
– Danno patrimoniale, consiste nella lesione del patrimonio del soggetto interessato.
– Danno non patrimoniale, attiene maggiormente agli interessi della persona.
– Danno futuro, derivante dalla perdita del bene riconducibile al danno da lucro cessante.
– Danno da perdita di chance, è un’entità patrimoniale autonoma giuridicamente rilevante, che comprende le legittime aspettative di natura patrimoniale. Per chance si intende non la mera perdita del risultato utile ma l’effettiva “perdita di possibilità” a conseguire tale risultato, una concreta occasione favorevole di acquisire un determinato vantaggio economico. Pertanto il danno da perdita di chance si configura come “danno emergente” inteso come la lesione della possibilità di raggiungere il risultato sperato.
Il lucro cessante è il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che invece, a causa dell’evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare. La quantificazione del mancato guadagno, non può essere accertata, differentemente da quella relativa al danno emergente. Per questo motivo il legislatore ha previsto che il giudice possa valutare con equo apprezzamento l’entità del lucro cessante, ossia del così definito mancato guadagno e quindi di conferirgli un valore economico.
Nell’ambito del risarcimento del danno da capacità lavorativa subita dal danneggiato-lavoratore in conseguenza di effetti negativi della condotta di un terzo, la Corte di Cassazione (1) ha recentemente affermato che, laddove il danneggiato dimostri di aver perduto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come la perdita di redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni in misura integrale (di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) e non in base alla percentuale di perdita della capacità lavorativa accertata come conseguente alle lesioni riportate.
Il danneggiato ha diritto alla integrità della retribuzione che avrebbe potuto ragionevolmente percepire se avesse proseguito nella sua attività lavorativa. Occorre precisare che, il lavoratore ha diritto anche alla “eventuale” differenza tra le retribuzioni spettanti alla luce della attività lavorativa perduta a causa dell’illecito e quella corrisposta in ragione della nuova attività lavorativa.
Le lesioni riportate da un soggetto in seguito ad un sinistro stradale, oltre a poter incidere sulla propria salute e qualità della vita, possono condizionare anche la sua capacità lavorativa e di produrre reddito. La capacità lavorativa va risarcita quando il danneggiato, dopo il sinistro, si trovi nell’impossibilità di esercitare l’attività svolta all’epoca dell’evento dannoso. Il risarcimento sarà quantificato tenuto conto di tutte le retribuzioni che egli avrebbe maturato, secondo il contratto di lavoro.
1. Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 16 gennaio 2024 n. 1607;
2. Art. 1223 Codice Civile;
3. Art. 2056 Codice Civile.
