Può essere capitato di chiedersi se è possibile registrare una telefonata, un colloquio, una discussione, per poi utilizzarla per difendersi, o per vedersi riconosciuto un diritto. Sicuramente, in alcune circostanze potrebbe fare comodo. Poi ognuno dovrebbe assumere la responsabilità delle proprie dichiarazioni. Inoltre, si tratterebbe sempre di una conversazione davanti a un interlocutore che partecipa alla discussione.
Si tratta di un argomento negli ultimi anni trattato molto spesso. In diverse occasioni i giudici hanno ribadito che la registrazione costituisce un modo per memorizzare un fatto storico. Per tale motivo l’autore della registrazione ne può disporre legittimamente anche quale prova in un processo e senza alcun consenso.
Non si può dichiarare la violazione della privacy in quanto chi parla davanti ad altre persone accetta il rischio di essere registrato. I segreti vanno custoditi e non essere rilevati.
Come in molte situazioni, esistono sempre delle eccezioni. Infatti, ad esempio, non si può registrare una discussione a casa della persona registrata. Stesso discorso nel caso dello studio di un avvocato, di un commercialista, di un professionista, di un ufficio non aperto al pubblico, purché non si tratti di crearsi una prova da utilizzare all’interno di un processo civile o penale.
Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta sull’uso di una registrazione in un processo da parte di un lavoratore interessato da una sanzione disciplinare. Attraverso la registrazione di un colloquio tra colleghi ha dimostrato la natura ritorsiva del licenziamento (1). Secondo i giudici la registrazione di una conversazione può costituire prova dei fatti e delle cose rappresentate. Per l’utilizzo, però, esistono delle condizioni. Prima di tutto è necessario che la registrazione non venga contestata da colui contro cui è prodotta. Inoltre uno dei soggetti partecipanti al colloquio deve essere parte della causa. In questo modo si prescinde dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati è necessario per fare valere un diritto o per difendersi.
Il diritto di difesa non si limita soltanto al processo, si possono acquisire delle prove anche prima che la controversia nasca.
Anche nel codice di procedura penale il diritto di difesa è riconosciuto anche in capo a chi ancora non sia parte di un procedimento. Con tali premesse, se la registrazione risponde alla necessità di difendersi, non costituisce illecito, dovendosi bilanciare la tutela di due diritti fondamentali, quello della sfera privata e il diritto di difesa (2). In sostanza, in questi casi diritto di difesa 1- tutela della privacy 0.
Se dovete precostituire delle prove per difendervi, o per vedere riconosciuto un diritto, la registrazione può tornare utile, purché utilizzata solo all’interno del processo. Al contrario, potrebbe costituire un illecito, laddove utilizzata per fini diversi. In altre parole, se registrare una telefonata è legale per le ragioni anzidette, non lo è la pubblicazione del contenuto.
1) Cassazione civile, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 28398 del 29 settembre 2022.
2) Cass. n. 31204 del 2021 cit.
