Quando si parla di pericolo di danno temuto?

14 Luglio 2023


Può verificarsi che, in un determinato momento, a causa di eventi non previsti e/o non prevedibili, si “subisca” un mutamento dello stato dei luoghi tale da creare preoccupazione per ragioni di sicurezza. La legge regolamenta questi casi nella “denunzia di danno temuto” (1). Infatti, prevede espressamente che “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.

Come tutelarsi?

L’articolo del codice civile (1) indica espressamente che il soggetto che teme un danno (es. albero del confinante che si sta per abbattere sulla proprietà, oggetti pericolosamente sporgenti dall’edificio vicino ecc.) “può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria”: Tuttavia, prima di procedere per questa strada, si può chiedere direttamente al/i soggetto/i proprietari dei luoghi da cui si teme possa provenire il pericolo, di procedere spontaneamente alla rimozione dello stesso. Solo in caso di esito negativo ci si potrà rivolgere all’ Autorità Giudiziaria che procederà ad eseguire i controlli del caso.

Quali presupposti?

Sono sostanzialmente 3: 1. un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa; 2. la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta; 3. la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.

Come si procede?

Bisogna presentare, per il tramite di un avvocato, un ricorso al Tribunale del luogo in cui si trova il bene che rischia di essere danneggiato. Nel ricorso saranno esposte (anche allegando foto dello stato dei luoghi) tutte le circostanze che fanno temere per grave il danno potenziale. Sarà il giudice incaricato che valuterà, di volta in volta, a seconda del proprio convincimento, ovvero, se del caso, anche avvalendosi di eventuali tecnici incaricati (cosiddetti Consulenti Tecnici d’ Ufficio) il da farsi in tali specifiche circostanze verificatesi.

Dura molto?

Il procedimento si divide in due momenti:
a) fase cautelare: nella quale il giudice, tenendo conto sia del pericolo che il protrarsi dello stato di cose possa causare un danno considerevole ed imminente alla cosa per cui si chiede tutela (cosiddetto “periculum in mora”) nonchè dell’alta probabilità che la domanda di tutela proposta sia effettivamente fondata (”fumus boni iuris”)
b) azione di merito: è un vero e proprio iter processuale ordinario ma non è obbligatoria essendo interamente autonoma ed indipendente dalla prima; tuttavia, qualora si volesse procedere in tal senso dopo che sia stata ottenuta la tutela della fase precedente, si potrà proseguire senza necessità di promuovere un diverso ricorso, essendo efficace l’azione originaria.
Ad ulteriore tutela del denunziante inoltre è previsto che “l’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali” (II° comma).

Perché è importante?

L’azione di danno temuto si sostanzia non nel danno certo, ma nella ragionevole possibilità che si verifichi. Può essere presentata anche nel caso in cui l’evento si sia verificato ma permanga il rischio che si verifichi nuovamente. Si tratta di una azione di difesa della proprietà, dei diritti reali di godimento e del possesso. In tal modo sarà possibile prevenire il danno, mediante rimedi cautelari, volti a evitare la produzione di effetti nefasti.

 

NOTE
  1. art. 1172 codice civile

Emilio Gallo Sono convinto che un buon legale debba sapere ascoltare attentamente e mirare ad una comprensione profonda del problema del cliente e delle ricadute che questo ha nella sua vita.

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