Un pomeriggio di qualche anno fa, arrivano in studio i sig.ri Tizio, Caia, Meia e Sempronia. Sono tutti dipendenti pubblici presso un ente e lamentano di svolgere compiti di maggiore responsabilità rispetto a quelli previsti al momento dell’assunzione. Infatti, seppur inquadrati nella Categoria A (la più bassa del Contratto collettivo, profili quali bidello, operaio), raccontano di essere assegnati ai servizi demografici, dove istruiscono, in autonomia, le varie pratiche assegnate. Perciò ci chiedono: “È un’assegnazione corretta? E soprattutto, abbiamo diritto a qualche sorta di indennizzo?”.
Prima di continuare, anche in questo caso, è necessario richiamare quanto spiegato in un precedente articolo. Il cosiddetto inquadramento contrattuale è il ruolo attribuito al dipendente al momento dell’assunzione. Consiste nella chiara indicazione delle mansioni che questi deve svolgere, ed è necessario anche a stabilirne la retribuzione mensile. Inoltre bisogna sapere che ruoli, compiti e salario sono definiti all’interno delle categorie o livelli previsti dai contratti collettivi di categoria.
Tornando ai nostri amici dipendenti, gli spieghiamo subito che lo svolgimento di compiti superiori non è un fatto raro. Queste situazioni accadono spesso negli ambienti di lavoro, sia nei rapporti privati che nel pubblico impiego. Quindi li tranquillizziamo dicendogli che, in questi casi, ricorre la nostra Costituzione (1), la quale stabilisce che ogni lavoratore deve ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. In sostanza, la busta paga deve essere calcolata sulla base dei compiti effettivamente svolti, secondo le tabelle salariali indicate nei contratti collettivi di categoria. Questo a prescindere dall’inquadramento riportato nel contratto di lavoro.
Andiamo per esempi. Se vieni assunto come magazziniere ma il datore ti ha assegnato compiti di addetto alle vendite, dovrai essere promosso e pagato come tale, se per un periodo lungo e costante hai svolto quelle mansioni. Mentre, se vieni assunto in un ente come custode e svolgi compiti di impiegato amministrativo, potrai ottenere le sole differenze retributive tra i due profili, ma resterai inquadrato sempre come custode. Questo avviene perché nei rapporti di lavoro privati lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto sia alla promozione sia alle differenze retributive, mentre nel pubblico impiego spettano solo queste ultime. Nel pubblico impiego, la promozione si può ottenere solo vincendo un concorso.
Dopo aver spiegato tutto ciò ai nostri assistiti, dobbiamo dimostrarne l’assunzione della responsabilità, la continuità e l’autonomia nello svolgimento dei compiti di “collaboratore amministrativo” (B3), secondo le previsioni del contratto collettivo. Dunque presentiamo i singoli casi al Tribunale di Castrovillari, attraverso il deposito di quattro ricorsi che rappresentano le storie lavorative di Tizio, Caia, Meia e Sempronia. Vengono riportati i fatti e i documenti che hanno caratterizzato il servizio e indicate le prove a conforto della richiesta.
È sempre necessario che il lavoratore dimostri lo svolgimento di mansioni superiori, soprattutto con la prova testimoniale. Nel nostro caso, i testimoni ammessi e ascoltati dal giudice confermano la ricostruzione dei fatti, la durata e i compiti di collaboratore amministrativo, l’autonomia nell’istruzione delle pratiche, la responsabilità assunta dai sig.ri Tizio, Caia, Meia e Sempronia.
Il Tribunale di Castrovillari, alla conclusione dei singoli processi (2), qualche giorno fa, ha pubblicato le sentenze ed ha accertato lo svolgimento di mansioni di collaboratore amministrativo da parte dei sig.ri Tizio, Caia, Meia e Sempronia. Per l’effetto, ha condannato l’ente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto dalla categoria superiore, quantificate tra i € 20.000,00 ed € 29.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, il giudice ha ricordato che nel pubblico impiego esiste il principio secondo cui l’esercizio di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore. Successivamente ha richiamato le numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (3) che, in applicazione del principio costituzionale della giusta retribuzione, riconosce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico.
Dopo la sentenza comunichiamo l’esito ai dipendenti, i quali felici del risultato ci ringraziano, esternando anche sui social la loro soddisfazione. Avevano subito un torto e insieme abbiamo rimediato. Insieme, nel nostro piccolo, abbiamo reso migliore questa circoscritta porzione di mondo.
1 articolo 36 della costituzione
2 Tribunale di Castrovillari sezione lavoro sentenze n.878/2024, 879/2024,880/2024, 881/2024 del 03 maggio 2024
3 Cass Sez. Unite n.25837/2007
