Nel pubblico impiego, il tema del lavoro straordinario è spesso fonte di controversie: quando deve essere pagato? Serve un’autorizzazione scritta? La Cassazione ha recentemente chiarito (1) che se il datore di lavoro, anche solo implicitamente, acconsente alla prestazione straordinaria, il dipendente ha diritto alla retribuzione. Questo principio vale indipendentemente dai vincoli di spesa pubblica, che possono avere conseguenze per i funzionari responsabili, ma non possono penalizzare il lavoratore. Vediamo cosa dice la legge e come far valere i propri diritti.
La legge (2) dice che il lavoro straordinario deve sempre essere pagato se il datore di lavoro lo ha accettato, anche senza un’autorizzazione formale. Quindi:
✅ Se il tuo superiore ti chiede di fermarti oltre l’orario di lavoro, hai diritto alla retribuzione.
✅ Se il lavoro straordinario è necessario per garantire un servizio e l’ente lo permette, deve essere pagato.
✅ Non importa se l’ente ha superato i limiti di spesa pubblica: il tuo stipendio non può essere messo in discussione.
Un caso esemplare è quello di M.S., operaio specializzato dell’A. P., che ha chiesto il pagamento degli straordinari per il periodo 2015-2020. Il Tribunale di Foggia gli ha riconosciuto 3.380,50 euro per ore extra lavorate, confermando il principio stabilito dalla Cassazione: se il datore acconsente, il lavoro va pagato.
Se hai lavorato oltre l’orario contrattuale e non sei stato pagato, segui questi passaggi:
🔹 Verifica se il datore di lavoro ha approvato o accettato lo straordinario, anche solo implicitamente.
🔹 Conserva prove della prestazione lavorativa: registri, email, testimonianze di colleghi.
🔹 Se la pubblica amministrazione rifiuta il pagamento, puoi fare causa basandoti sulla giurisprudenza favorevole.
I lavoratori pubblici hanno diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, purché vi sia il consenso del datore di lavoro. Eventuali problemi legati ai vincoli di spesa pubblica non possono ricadere sul dipendente, ma dovranno essere gestiti dall’amministrazione.
