Il patto successorio va inteso come qualsiasi atto (bilaterale e/o unilaterale) che ha ad oggetto, in tutto o in parte, una futura successione. Il nostro codice civile (1) ne prevede la sua inefficacia totale insanabile. Infatti stabilisce che “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione” (patti costitutivi o istitutivi) nonchè “è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (patti dispositivi), o rinunzia ai medesimi (patti abdicativi)”.
Sono quelli con cui le parti, entrambe ancora viventi, decidono che una di loro sarà istituito erede in tutto e/o in parte
Sono quelli in base ai quali in cui una delle due parti (futuro erede), rinuncia già adesso ad una successione che però non si è ancora aperta poiché il soggetto è ancora in vita.
Chiunque ponga in essere azioni in cui utilizzi i diritti che dovrebbero/potrebbero spettargli in virtù della sua qualità di erede futuro, agisce in maniera totalmente errata. Si pensi, ad esempio, al figlio che si impegni, ora per allora, a vendere a terzi l’immobile di famiglia alla morte dei genitori mentre gli stessi siano ancora in vita.
Vi sono, tuttavia, ipotesi particolari in cui tale divieto viene contemperato da specifiche esigenze. Si pensi:
A. al patto di famiglia (2) con il quale viene attribuita, con efficacia immediata, ad uno o più discendenti l’azienda di famiglia o le quote societarie, con l’obbligo, tuttavia, di corrispondere agli altri eredi una somma pari al valore della legittima;
B. all’individuazione del beneficiario dell’assicurazione sulla vita (3);
C. ai coniugi che convengano che i beni pervenuti per successione ereditaria siano attribuiti alla comunione legale dei beni (4).
La Suprema Corte di Cassazione (5) ha chiarito che “Per stabilire quindi se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare:
1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, così privandosi dello ius poenitendi;
4) se l’acquirente abbia contratto o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, del promittente al promissario, debba avere luogo mortis causa ossia a titolo di eredità o di legato”.
Alla luce di quanto detto, bisogna stare attenti. Nel caso in cui si procedesse a stipulare qualsivoglia atto/patto che abbia ad oggetto dei diritti solo ancora potenziali poiché posto in essere quali futuri eredi di un “de cuius” ancora in vita, sarà NULLO in maniera totale sin dalla sua origine.
1. art 458 c.c.
2. art. 768bis e ss. c.c.
3. (art. 1920 comma 2 c.c.),
4. articoli 210 e 179 lettera b) c.c.)
5. con l’ordinanza n. 14110/2021
