Ne avevamo già parlato, assistere un genitore, figlio, moglie o marito, fratello o sorella, disabile non è certamente facile. Per garantire assistenza familiare alla persona bisognosa di cura, la legge consente al lavoratore di assentarsi dal proprio posto di lavoro attraverso i c.d. “permessi 104”.
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di
gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa (1).
Il permesso mensile retribuito è espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. L’intenzione è di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare.
Il contenuto dell’assistenza che legittima l’assenza dal lavoro (il permesso retribuito), quindi i tempi e i modi attraverso cui la stessa viene realizzata, devono individuarsi in ragione della finalità per cui i permessi sono riconosciuti, cioè la tutela delle persone disabili, il cui bisogno di ricevere assistenza giustifica il sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro.
Serve un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, da intendere non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile.
Molto interessante è il caso recentemente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione. Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa in quanto trovato, durante la fruizione del permesso, nel parco a leggere un libro. Il Giudice del Tribunale accoglie la richiesta del lavoratore e ne dispone il reintegro.
Secondo i giudici il lavoratore che fruisce del permesso giornaliero “104” non è inadempiente se si prende un momento di pausa e si rilassa per un tempo che coincide con l’orario di lavoro.
Tale coincidenza non è sufficiente. Così il datore ricorre in Cassazione.
La Cassazione (3) ci dice che “nei casi in cui il lavoratore in permesso svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni dei congiunti in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari altre rispetto a quelle proprie dei congiunti disabili e pure a prescindere dall’esatta collocazione temporale di detta assistenza nell’orario liberato dall’obbligo della prestazione lavorativa, non potrà ravvisarsi alcun abuso del diritto o lesione degli obblighi di correttezza e buona fede, quindi alcun inadempimento”.
Solo se manca del tutto un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Pertanto, nulla osta che il lavoratore in permesso “104” possa, durante il giorno, ritagliare un momento per rilassarsi dall’abitazione del familiare disabile. È un suo diritto quello della ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura della persona non autosufficiente.
(1)Articolo 33, comma 3, della L. 194 del 1992; L. n. 53 del 2000 (articolo 19); L. n. 183 del 2010 (articolo 24, comma 1).
(2) Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Ordinanza 13 marzo 2023 n. 7306
