Il luogo di lavoro può diventare, purtroppo, teatro di violenza psicologica per il lavoratore. A causa di comportamenti persecutori perpetrati dal datore, ma anche da un superiore gerarchico o dai colleghi, si può trovare emarginato e allontanato dal contesto lavorativo.
In ogni caso, è il datore di lavoro il responsabile degli effetti del mobbing, in quanto deve garantire la salute psicofisica dei suoi dipendenti.
Il termine mobbing deriva dall’inglese to mob che vuol dire “assalire con violenza”. È stato introdotto in Italia dallo psicologo Harald Ege, che lo definisce come “terrore psicologico nell’ambiente di lavoro”. La Suprema Corte identifica questa forma di molestia come:
«Una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalit໹.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, i parametri che la vittima deve dimostrare affinché ci sia mobbing sono sette: ambiente, durata, frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento per fasi successive, intento persecutorio. Questi requisiti devono sussistere tutti.
Ciò vuol dire, ad esempio, che i contrasti e le mortificazioni devono durare per un periodo lungo, non essere episodici ma reiterati. Non tutti i dispetti o le angherie del datore di lavoro o dei colleghi identificano il mobbing. Per cui non sempre si ha diritto a ottenere il risarcimento del danno.
Si fa una distinzione in base a chi è il soggetto che compie l’azione, all’intensità e alla direzione. Quindi si ha:
Mobbing orizzontale: in questo caso sono i colleghi a compiere le azioni vessatorie.
Mobbing verticale: è discendente quando operato dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico nei confronti del sottoposto. È ascendente quando è un lavoratore di livello più basso ad attaccare un soggetto a lui sovraordinato.
Non sono rari i casi in cui si subiscono forme di prevaricazione, insulti, rimproveri. Fare finta di nulla è controproducente e, prima poi, la pentola esplode. Chi incassa i colpi, infatti, non fa altro che isolarsi dall’ambiente lavorativo. Ma del lavoro non si può fare a meno. Esistono centri anti-mobbing che offrono assistenza contro forme di violenza e prevaricazione. Inoltre si può presentare ricorso dinanzi il Tribunale sezione lavoro per ottenere il risarcimento dei danni. Naturalmente sarà necessario dimostrare i requisiti caratterizzanti il mobbing, per vincere la causa.
In realtà non esiste uno specifico reato di mobbing. Più che altro, alcuni comportamenti perpetrati dal mobber possono integrare circostanze criminose, punite dal codice penale. Ad esempio, sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza reati quali la violenza privata, la minaccia, le lesioni personali dolose o colpose, la violenza sessuale, la molestia o il disturbo, l’abuso d’ufficio. Se il comportamento ha rilievi penali, potrà essere presentata una denuncia-querela all’autorità giudiziaria, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Procura della Repubblica.
In conclusione, se sentite di essere vittime degli abusi di cui abbiamo discusso in questo articolo, non rimanete inerti ma consultate un legale. Lui saprà fornirvi indicazioni preziose sulle opportune contromisure da prendere per ristabilire la salubrità del rapporto lavorativo.
1) Cfr. ex plurimis, Cass. civ., 17 gennaio 2014, n. 898; Cass. civ., 28 agosto 2013, n. 19814, in Riv. it. dir. lav., 2014, 1, II, 63 (s.m.), con nota di Pasqualetto, Intenzionalità del mobbing e costrittività organizzativa; Cass. civ., 10 gennaio 2012, n. 87; Cass. civ., 31 maggio 2011, n. 12048, ivi, 2012, 1, II, 59 (s.m.), con nota di Ghirardi, La fattispecie mobbing al vaglio della Cassazione; Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7382, in Riv. dir. sic. soc., 2010, 2060, con nota di Landini, Il problema dell’assicurabilità del mobbing; Cass. civ., 6 marzo 2006, n. 4774.
