Una delle problematiche da risolvere quando ci si separa è quella di individuare quale debba essere il contributo economico di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, sulla base di valutazioni che non sono esclusivamente orientate dalla capacità reddituale dei genitori.
È un assegno periodico, che viene corrisposto da entrambi i genitori, tenuto conto del principio di proporzionalità (1). Viene calcolato avuto riguardo alle sostanze economiche di entrambi i genitori, consistenti nei redditi eventualmente percepiti, nei risparmi, negli immobili di cui dispongono, tenuto conto degli obblighi di cura ed assistenza svolti da ognuno nei confronti del figlio. La natura dell’assegno è perequativa e costituisce il c.d. mantenimento “ ordinario”.
Sono le spese ulteriori relative alle esigenze dei figli, che vengono ripartite al cinquanta per centro tra entrambi i genitori. In altri termini, la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per esigenze dei figli, diverse da quelle preventivabili nel mantenimento ordinario, che siano ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere.
Di recente, la Suprema Corte (2) ha dettato importanti principi, indicando altresì delle voci alle quali potrebbe riferirsi astrattamente la contribuzione straordinaria. Risultano distinguibili:
(a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie);
(b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento.
Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l’assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un’esigenza esclusivamente perequativa, come l’assegno di mantenimento, perché la rilevanza di dette spese, unitamente alla loro imprevedibilità in alcuni casi, rende difficile inglobarle nel regime ordinario dell’assegno periodico. Rispetto a questo genere di spese infatti il Giudice ha un maggiore apprezzamento (3).
È necessario che vi sia un preventivo accordo tra i coniugi in relazione alle spese straordinarie per evitare eventuali conflitti, scaturenti da richieste di rimborso relative alle spese sostenute da uno dei due genitori e decise in maniera unilaterale. Tuttavia, vi sono delle spese per le quali non si richiede un previo accordo. Secondo la giurisprudenza della Cassazione non è necessario il previo accordo tra i genitori prima di sostenere le spese straordinarie quando “costituiscono decisioni di maggior interesse” per il figlio (4).
Al genitore che provvede anticipatamente a farsi carico della spesa straordinaria, è richiesta, al fine di riceverne il rimborso nella misura del cinquanta per cento, la prova di aver consultato l’altro (converrà quindi effettuare la richiesta in forma scritta).
Chiaramente, eccettuate, come anticipato, tutte quelle spese necessarie ed urgenti, che devono essere rimborsate a prescindere dal previo consenso.
Le spese straordinarie sono spesso motivo di conflitto tra i genitori. L’indicazione di criteri in base ai quali si distinguono quelle ordinarie dalle straordinarie, soggetto al preventivo consenso, consente di ridurre in via preventiva il contenzioso. In ogni caso, si consiglia, per evitare controversie, al momento della stipula degli eventuali accordi di separazione, di procedere il più possibile a una precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalle ordinarie e tra queste, quelle che necessitano di un preventivo consenso dell’altra parte.
1 art. 337 ter c.c
2 La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 maggio 2023, n. 15215 detta importanti principi in tema di obbligo di mantenimento dei figli, spese straordinarie e rispettiva ripartizione.
3 Sul punto si segnala Cass. n. 40281/2021 “per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli di guisa che rettamente viene prevista, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.”
4 Ex plurimis Cass 2467 del 08.02.2012