Molto spesso si sente parlare dei lavoratori socialmente utili (LSU), della natura del loro rapporto di lavoro, dei compiti assegnati. I lavori socialmente utili si riferiscono a quelle attività relative alla realizzazione di opere e servizi con l’utilizzo di soggetti percettori di sostegno al reddito. Tali sono le persone che sono in stato di svantaggio nel mondo del lavoro. Pensiamo ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, in cassa integrazione. Ma questi tipi di lavoro hanno le caratteristiche dei rapporti di lavoro ordinario? Approfondiamo l’argomento.
Per il nostro ordinamento il rapporto di lavoro con un lavoratore socialmente utile non ha natura subordinata. Al lavoratore socialmente utile sono garantiti un indennizzo economico e l’assistenza previdenziale, dietro una prestazione lavorativa in attività utili alla collettività (1).
Oltre al lavoratore, ritroviamo l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, il datore di lavoro, l’ente previdenziale che eroga l’integrazione salariale.
La finalità è quella di facilitare la formazione e la riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione nel mondo del lavoro.
Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema (2). Un lavoratore si era visto respingere la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’azienda dove lavorava come LSU. Sosteneva di aver svolto compiti assimilabili a quelli degli altri dipendenti. Si trattava, a suo dire, di un rapporto di lavoro subordinato, con diritto all’assunzione. Sia il Tribunale in primo grado, che la Corte di appello, hanno escluso la trasformazione del rapporto di lavoro socialmente utile in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Così il lavoratore ha proposto ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione. Anche in questo caso la richiesta del lavoratore non ha avuto fortuna. Infatti, la Cassazione ha confermato che l’occupazione di lavoratori socialmente utili non determina l’istaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché è un rapporto “speciale” di matrice assistenziale e formativa. Pertanto, anche in caso di prestazioni difformi al programma originario o in contrasto con esso, il rapporto di lavoro non si trasforma.
In ogni caso, però, al lavoratore spetterà un compenso (3).
1) art 8, D.Lgs. n. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall’art. 4, D.Lgs. n. 81/2000)
2) Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 14 settembre 2022, n. 27125
3) Art. 2126 c.c.
