Il caso affrontato riguarda Caio, dipendente di un ente, il quale, un giorno, in forte stato d’ansia, si presenta allo studio per raccontare la sua storia. Lamenta che a seguito di una discussione avuta con il datore di lavoro, che gli contestava lo svolgimento dei compiti assegnati, per punizione, è stato trasferito in una sede produttiva lontana da casa e dalla sua famiglia. L’ordine di trasferimento, però, non indica quale motivazione la lite, avendo altrimenti carattere ritorsivo e punitivo, ma la sussistenza di esigenze tecniche per le quali il dipendente deve essere spostato in altra sede.
Prima di tutto, bisogna ricordare che la legge (1) consente il trasferimento del lavoratore (ovvero, lo spostamento in via definitiva del dipendente dall’unità produttiva ove il prestatore di lavoro svolge la propria attività lavorativa ad un’altra) sempre che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e/o produttive” (2).
L’unità produttiva rappresenta, non già la dislocazione urbana degli stabilimenti e/o degli uffici, piuttosto l’articolazione autonoma dell’impresa. Anche se composta da stabilimenti o uffici dislocati in zone diverse dello stesso Comune, è idonea ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione dell’impresa. Non costituiscono unità produttiva le articolazioni aziendali che siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai generali fini dell’impresa (3).
La finalità della legge è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l’insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo. Le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (come ad es. nello stesso territorio comunale- 5)
Anche in questo caso, ci rivolgiamo al giudice del lavoro. Caio è stato spostato ad una autonoma unità produttiva, sicché il mutamento della sede di lavoro integra la fattispecie del trasferimento, avendo, peraltro, carattere di definitività. Esponiamo al giudice come la motivazione assunta è generica, il datore simula la sussistenza di ragioni tecniche, ma in realtà il trasferimento ha carattere ritorsivo e punitivo, in quanto frutto di una discussione.
Sebbene il trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro deve provare in giudizio le ragioni che lo hanno determinato (5). In sostanza, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità, ma deve provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.
Il Giudice deve accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa, trovando l’indagine un limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (6). L’indagine, non può essere ampliata al merito della scelta operata dall’imprenditore, che non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concretizzi una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Il Giudice ha accolto il ricorso e annullato il trasferimento (7). Il datore di lavoro non ha dimostrato le ragioni indicate, legittimanti il trasferimento di Caio. Seppur ha prodotto documenti attestanti alcuni pensionamenti di altri dipendenti, nulla è stato dimostrato rispetto alla copertura del posto per il quale Caio era stato trasferito.
L’assenza di prova delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive comporta l’annullamento del trasferimento.
Salutiamo con soddisfazione Caio. Ci ringrazia, è felice di conservare il posto di lavoro, vicino alla malata moglie, alla sua famiglia e ai colleghi di una vita.
La sentenza spiega come, seppur non si possa sindacare sulle scelte del datore di lavoro, non essendo il provvedimento soggetto a determinate forme, nel momento in cui si instaura un giudizio, il datore deve dimostrare la sussistenza di ragioni tecnico organizzative e produttive legittimanti il trasferimento. Compito della legge è, infatti, quello di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l’insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo.
