La sig.ra Tizia, dipendente della società X, si rivolge al nostro studio per essere difesa da un trasferimento della sede di lavoro dalla stessa ritenuto ingiusto. Ci racconta che qualche tempo fa, nel mentre svolgeva le proprie mansioni, era stata vittima di un tentativo di rapina a mano armata, per il quale le veniva diagnosticato disturbo post traumatico da stress grave e cronico. Ciò nonostante, il datore ne disponeva l’utilizzo temporaneo presso l’ufficio informazioni a stretto contatto con il pubblico, in altra sede, contravvenendo alle prescrizioni del medico che ne stabiliva l’utilizzo con mansioni “interne e sedentarie”.
Dopo aver analizzato il caso, impugnamo stragiudizialmente il trasferimento e, stante la mancata risposta del datore,
depositiamo presso il Tribunale competente per territorio un ricorso ordinario con domanda incidentale “d’urgenza”.
E’ la richiesta di emissione di un provvedimento urgente, inserita nel ricorso ordinario. Viene presentata quando si ha il timore che il diritto che si vuole fare valere sia minacciato da un pregiudizio immanente e irreparabile. In questi casi, quando i tempi del processo non garantiscono la tutela richiesta, il giudice provvede “d’urgenza”, secondo le circostanze, con i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Letteralmente è il “pericolo del ritardo”, ovvero dei danni che deriverebbero dal tempo necessario ad ottenere una pronuncia nel merito. E’ chi chiede il provvedimento d’urgenza che ne deve dimostrare la sussistenza. Nel nostro caso, rileviamo che l’assegnazione della sig.ra Tizia a compiti a contatto con il pubblico, ne aggreverebbe le condizioni di salute, in quanto mansioni idonee a ricreare il teatro dell’evento (la rapina) che ne ha causato la patologia.
II Tribunale adito ha inteso accogliere la domanda d’urgenza avvalorando la tesi difensiva della sig.ra Tizia (1). In particolare, il giudice ha sottolineato che, rispetto all’idoneità dei compiti per come prescritta dal medico del lavoro, doveva porsi l’ attenzione più sull’aspetto dell’assegnazione a mansioni “interne” che sedentarie. Sicchè, l’assegnazione che prevede il contatto con il pubblico, per quanto attraverso uno sportello a vetri fisso e senza possibilità per l’utenza di accesso fisico alla stanza della dipendente, si mostra non compatibile con le condizioni di salute della sig.ra Tizia. Per tali ragioni, il giudice ha sospeso in via d’urgenza il trasferimento, ritenendo provato il pericolum in mora: “l’assegnazione può avere una immediata e diretta incidenza sulle condizioni di salute della dipendente, dovendosi affermare l’irreparabilità e non risarcibilità del pregiudizio, nei tempi del normale processo”. Il giudice ha anche ordinato al datore di lavoro di assegnare la sig.ra Tizia ad attività interne, senza contatto con il pubblico.
Comunichiamo l’esito alla sig.ra Tizia, la quale, dopo un sospiro di sollievo, ci ringrazia. Prima di andare via, ci confessa che non sarebbe riuscita a svolgere quei compiti, avrebbe preferito perdere il posto di lavoro, ma non rivivere la terribile esperienza della rapina a mano armata. Soddisfatti, salutiamo la sig.ra Tizia, aveva subito un torto e abbiamo rimediato. E’ il nostro modo di riposizionare sulla pila un sassolino instabile, che compromette l’equilibrio dell’intera scultura.