Una problematica di assoluto rilievo riguarda la possibilità di aggredire un bene di cui sono comproprietari i coniugi, in regime di comunione legale. Ma cosa succede se il marito sornione evita di dire alla moglie che ha dei debiti e a lei arriva un pignoramento? E se sui beni è presente un “fondo patrimoniale” costituito per far fronte alle esigenze della famiglia?
La comunione legale tra i coniugi è uno dei possibili regimi patrimoniale della famiglia, che si sceglie all’atto del matrimonio oppure successivamente, e comporta la contitolaritá indistinta dell’insieme dei beni che ne fanno parte. (1)
Bisogna distinguere due categorie:
1. La prima e data dai beni che rientrano subito nel regime della comunione. Pensiamo ai risparmi, agli acquistai effettuati durante il matrimonio, le aziende gestire da entrambi i coniugi, gli utili e i debiti.
2. I beni che rientrano in via residuale come i redditi personali.
Ogni coniuge amministra i beni in modo autonomo, ma se devono essere fatte delle scelte, è necessario il consenso di entrambi.
Nel caso della separazione dei beni, invece, ciascuno dei coniugi dispone della proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio.
Di recente la Suprema Corte di Cassazione si è occupata del pignoramento di un bene ricadente nella comunione legale tra i coniugi, oggetto anche di un fondo patrimoniale (3). Il pignoramento riguardava i debiti del marito e non della moglie. Il creditore, per ottenere il riconoscimento del suo credito propone azione revocatoria rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale sul presupposto che fosse avvenuta in suo danno. Il Tribunale di primo grado dichiara l’atto di costituzione del fondo inopponibile al creditore solo rispetto alla quota del bene relativa al marito, suo debitore (4). Così il creditore agisce esecutivamente pignorando la sola quota del bene di titolarità del coniuge debitore (il marito). Il Giudice dell’Esecuzione tuttavia, ordina l’estensione del pignoramento anche alla moglie, ritenendo necessario pignorare il bene per intero. La coniuge non debitrice propone opposizione all’esecuzione. Lamenta l’impignorabilità del bene perché parte del fondo patrimoniale. Ritiene che essendo oggetto di regime particolare, i beni che ne formano oggetto, sono aggredibili solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia. Il giudice conferma l’impignorabilità del bene, anche perché l’azione revocatoria aveva riguardato esclusivamente il debitore, ossia il marito.
Il creditore ricorre in Cassazione per vedere accertato il proprio diritto di realizzare il credito mediante esecuzione forzata. I Giudici della Suprema Corte, dapprima indicano la differenza tra comunione legale tra i coniugi e comunione ordinaria, chiarendo che solo quest’ultima si intende per quote, mentre la comunione tra i coniugi comporta la titolarità dell’intero patrimonio che ne forma oggetto. Poi richiamano il principio per cui nel caso di un debito relativo ad uno solo dei coniugi, il bene ricadente nella comunione legale deve essere pignorato per intero. Nel caso particolare tuttavia, l’azione revocatoria è stata proposta solo nei confronti del debitore e non anche dell’altro coniuge, con ciò determinando una pronuncia di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, solo in relazione alla quota del debitore (ossia il marito) mentre la revoca avrebbe dovuto riguardare l’atto complessivamente considerato.
Per pignorare un bene che ricade nella comunione legale tra i coniugi, bisogna effettuare la notifica del pignoramento nei confronti di entrambi e se, come nel caso di specie, si tratta di un bene immobile, la trascrizione nei registri immobiliari nei confronti di ambedue.
Il Fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. beni oggetto del fondo patrimoniale possono essere pignorati solo per crediti contratti per i bisogni della famiglia. Tuttavia, se il creditore agisce per ottenere la revoca della costituzione del fondo, dovrà agire nei confronti dei soggetti che lo hanno costituito e non solo del debitore.
La comunione legale riflette la scelta dei coniugi di condividere il proprio patrimonio nell’ottica di una profonda comunione di vita. La Cassazione, in più occasioni, ha cristallizzato il principio per cui, in caso di assegnazione o di vendita del bene, il coniuge non debitore avrà diritto alla metà del prezzo ricavato dalla vendita, senza tuttavia poter paralizzare il pignoramento per un debito non comune. In tali ipotesi, la comunione legale, all’ atto del trasferimento, si intenderà sciolta limitatamente al bene oggetto di espropriazione e poi di vendita forzata. In ogni caso, rivolgersi a legali esperti consente di evitare i rischi connessi all’esposizione debitoria dell’altro coniuge e preservare il patrimonio da qualsiasi rischio.
1. I coniugi possono scegliere la separazione dei beni ovvero possono acquistare alcuni beni singolarmente, senza farli ricadere in comunione, anche in costanza del relativo regime patrimoniale
2. L’art. 167 c.c., prevede che il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, per atto pubblico, ovvero da un terzo anche per testamento, destinando determinati beni ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo comporta per i creditori di uno o di entrambi i coniugi, di non poter aggredire i beni o i titoli che ne formano oggetto, per debiti assunti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
3. Si tratta della recentissima pronuncia della Cass. Civ. n. 9536/2023.
4. L’azione revocatoria è un mezzo di garanzia patrimoniale, in altri termini il creditore chiede al Giudice che vengano revocati gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore, che diminuiscano la possibilità di ottenere la realizzazione del credito.
In particolare si discute di inopponibilità per riferirsi all’inefficacia dell’atto, nei soli confronti del creditore.
