A rivolgersi al nostro studio oggi è Sempronio. È un uomo di sessant’anni, lavora ininterrottamente nel Comune dov’è nato dal 2009. Ci racconta di essere un punto di riferimento per l’ente, dove svolge le mansioni di esperto informatico. Lamenta che dopo tanti anni non è riuscito ad essere stabilizzato. Infatti, tutti i contratti stipulati con il Comune, sono stati a tempo determinato. In particolare, Sempronio è stato collocato nell’ufficio di Staff del Sindaco, scelto tra i soggetti di sua fiducia, in quanto in possesso di particolari specializzazioni nell’informatica. Desidera essere definitivamente assunto o comunque risarcito. Affrontiamo il caso.
La legge (1) prevede la possibilità per gli enti di stipulare contratti a termine aventi ad oggetto incarichi di alta specializzazione. Si tratta di forme eccezionali di reclutamento di personale della Pubblica Amministrazione.
È necessario che l’ente dimostri la necessità di dotarsi di figure professionali di alta specializzaizone perché non rinvenibili nel personale già assunto. Le esigenze di copertura del posto devono essere temporanee e, appunto, eccezionali. Si tratta di incarichi che non possono essere utilizzati per la copertura di posti a carattere duraturo, per i quali è necessario procedere con la programmazione triennale del fabbisogno del personale oppure mediante la riqualificazione di quello già in servizio (2).
Il nostro amico desidera essere finalmente assunto nel Comune, dopo i tanti anni da precario. Spieghiamo a Sempronio che la reiterazione abusiva di contratti a termine, non giustificata da ragioni oggettive, non dà comunque il diritto alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Infatti vige il principio di accesso nella pubblica amministrazione solo mediante concorso (3), quale garanzia dei principi di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa (4).
Dopo aver spiegato i presupposti dell’azione, depositiamo un ricorso in Tribunale per ottenere, comunque, il risarcimento dei danni per l’utilizzo di reiterati contratti a termine, in assenza del carattere di eccezionalità e temporaneità della prestazione richiesta. Si costituisce il Comune il quale insiste sulla dichiarazione di legittimità del suo operato.
In caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte della Pubblica Amministrazione, il dipendente che ha subito la precarizzazione del rapporto di impiego, fermo restando il divieto di reclutamento, ha diritto al risarcimento del danno, con esonero dell’onere probatorio, nella misura del cosiddetto “danno presunto” qualificabile come “danno Comunitario”.
Nel caso che ci occupa è incontestato che Sempronio svolge, da tanti anni, servizio presso la Pubblica amministrazione. Si tratta di mansioni che fuoriescono dal carattere fiduciario o temporaneo, trattandosi di compiti che per durata e natura sono equivalenti a quelli resi come un normale dipendente dell’ente. Quel posto di lavoro non può essere coperto con incarichi di alta specializzazione ed è provato con la semplice produzione dei contratti.
Il giudice ha accolto la richiesta di Sempronio (5), nel limite del risarcimento del danno. Infatti, chiarito che il giudice non può imporre la stabilizzazione del dipendente, spettando al Legislatore l’individuazione di forme di lotta al precariato, ha condannato l’ente al risarcimento dei danni. In particolare, dichiarata l’assenza di prova rispetto alle indicate esigenze temporanee ed eccezionali, ha condannato il Comune a corrispondere in Favore di Sempronio una somma pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale.
Nonostante possa sembra ingiusto, nei rapporti di pubblico impiego, fino a oggi, non è possibile ottenere la bramata assunzione, pur dinanzi la dichiarazione di abuso dei contratti a termine. È necessaria una specifica previsione da parte del legislatore. Sempronio ha sperato nella stabilizzazione, ma per come chiarito sin da subito, nonostante il tentativo, non è stato possibile soddisfare il suo desiderio. Con il risarcimento, vince una battaglia, non la guerra. Ci ringrazia per la trasparenza; è comunque soddisfatto , il risarcimento gli consentirà di ritrovare un pò di serenità e perché no, anche un pò di riposo durante le prossime vacanze.
1. Art. 110 TUEL
2. Principio di autossufficienza organizzativa
3. Art 97 Cost.
4. Corte Costituzionale sentenza n. 89 del 2003
5. Tribunale di Cosenza sentenza 930/2023
