Sebbene molti facciano ricorso alla c.d. cessione del quinto, non tutti sono a conoscenza della possibilità di richiedere un rimborso alla banca o alla società finanziaria con cui la stipulano, nel caso in cui si anticipi l’estinzione del finanziamento ovvero si rinnovi la cessione. Vediamo quali sono i casi in cui è possibile esercitare il proprio diritto al rimborso.
La cessione del quinto è un prestito personale che consiste in un finanziamento a tasso fisso e rata costante, regolato dalla legge (1), che peraltro consente l’erogazione senza che debbano essere specificati i motivi per cui si accede alla liquidità. Si tratta di un prestito riservato ai dipendenti, pubblici e privati, a tempo indeterminato ovvero ai pensionati, che non necessita di particolari garanzie perché la rata viene trattenuta direttamente in busta oppure sulla pensione percepita.
La rata viene calcolata appunto sul “quinto” dello stipendio o della pensione, non potendo superare il 20% del totale. Questa particolare formula di finanziamento ha dei tempi stabiliti, nel senso che le somme devono essere restituite nei dieci anni successivi. Come tutti i contratti di finanziamento può essere rinnovato oppure estinto anticipatamente.
Nei casi in cui il consumatore decida di stipulare una nuova cessione del quinto (laddove sia saldato il 40% del debito iniziale) oppure estinguere anticipatamente la cessione del quinto già stipulata, ha diritto al rimborso sia della polizza assicurativa sia delle spese relative agli oneri, alle commissioni e agli interessi maturati che si riferivano alla vita residua del contratto (2).
È necessario proporre reclamo nei confronti dell’Istituto di credito che ha concesso il finanziamento, il quale può riconoscere il rimborso e provvedere al pagamento oppure non riconoscere gli importi richiesti. In quest’ultimo caso, anche nell’ipotesi in cui la Banca oppure la Società finanziaria dovessero respingere la richiesta di rimborso, il consumatore potrà ricorrere all’ABF (Arbitro bancario e finanziario- 3) oppure al Giudice civile con l’assistenza di un avvocato.
Non è raro che quando si chieda il rimborso, nel conteggio non vengano inserite le commissioni cessione del quinto cui ha diritto il debitore. Pensiamo alle commissioni finanziarie e accessorie o ai premi assicurativi rientranti nel premio non goduto. Facciamo un esempio: se il contratto iniziale è di 120 mesi e il debitore decide di rinnovare al 60esimo mese, avrà diritto al rimborso spese per cessione del quinto pari al 50% di esse. Pertanto, attraverso il ricorso all’arbitrato bancario (o al giudice) si potrà ottenere il pagamento immediato dell’intera somma.