Può capitare di inciampare! I casi sono tanti. Pensiamo al pavimento bagnato, ai gradini di una scala non perfettamente regolari, ad una buca sul marciapiede, ad un tombino scoperto. L’abbiamo già visto in altri articoli. Ma se si cade a scuola, di chi è la responsabilità? Chi paga i danni?
Con l’iscrizione dell’alunno, la scuola assume il dovere di vigilare e sorvegliare sullo stesso. Si dice, per cui, che la responsabilità ha natura contrattuale (1).
La scuola può rispondere dei danni, in quanto non deve violare l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e incolumità dello studente. Pertanto, la scuola è responsabile dei danni subiti dall’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
Seppur in passato non sono mancate sentenze che hanno condannato l’istituto scolastico e l’insegnante al risarcimento dei danni subiti dall’alunno (2), recentemente la Suprema Corte ha ritenuto non fondata la richiesta dello studente. In particolare, accadeva che l’allieva, durante una lezione, chiedeva di andare in bagno. Al rientro in classe, scivolava sulle scale procurandosi la frattura della tibia. La madre, esercente la responsabilità genitoriale, proponeva causa contro il Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento danni. Tanto il giudice di primo grado che la Corte d’appello hanno rigettato la richiesta.
Le Corte di Cassazione (3) ha avvalorato la ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado. Ritiene che, al contrario di quanto lamentato dalla madre, grava sull’attore l’onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché allegare l’inesatto adempimento del dovere di vigilanza della scuola. Mentre, al contrario, spetta all’amministrazione dimostrare l’esatto adempimento o la causa imprevedibile e inevitabile dell’esatta esecuzione della prestazione. L’istruttoria ha dimostrato l’impossibilità di una sorveglianza continua degli alunni nel tratto che separa l’aula di lezione dai bagni, soprattutto laddove l’alunna non ha evidenziato né il pavimento scivoloso che usura dei gradini o altro. Ne consegue il rigetto della richiesta.
Spetta al danneggiato provare le cause del sinistro, il collegamento tra la cosa in custodia e il danno, oltre all’obiettiva pericolosità dei luoghi. Va anche provato di aver tenuto un comportamento di cautela,di essere stati attenti e diligenti. È solo nel caso in cui si dimostri la violazione dei doveri di sorveglianza da parte della scuola, che si potrà ottenere il risarcimento. Per cui, tenete gli occhi ben aperti e siate prudenti!
(1)Art. 1218 codice civile.
(2) Tribunale di Milano sent. N.9638/2022 del 09.12.2022
(3) Corte di Cassazione, ordinanza n.15190 del 30 maggio 2023
