Non è raro purtroppo, soprattutto per chi viaggia, trovarsi, un bel giorno, una cartolina verde che ti comunica il superamento dei limiti di velocità nella circolazione stradale. Soprattutto ora che sono trascorse le vacanze. È noto che la violazione dei limiti di velocità viene rilevata mediante apparecchiature, omologate per legge, conosciute come autovelox.
L’autovelox è lo strumento più noto per il rilevamento della velocità su strada. Il suo meccanismo è abbastanza semplice. In sostanza, opera mediante due fotocellule laser che si attivano in due momenti diversi. La prima si accende quando colpisce la parte frontale dell’auto; la seconda ne registra la targa. In seguito, con un semplice calcolo matematico, si risale alla velocità della vettura. Nel caso la velocità sia superiore a quella consentita, scatta una foto alla targa, che viene trasmessa alle autorità competenti.
Gli autovelox possono essere fissi o mobili. I primi vengono inseriti all’interno di un box, posizionato al lato della carreggiata. Quello mobile, per il funzionamento, necessità delle forze dell’ordine. Spesso vengono inseriti nell’auto in forza alle autorità, o usati come “pistola laser”. I modelli più noti sono il videovelox, il telelaser e il “Trucam autovelox.
La presenza dell’autovelox deve essere segnalata con cartelli stradali (1). Anche la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazioni”.
Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento (2). Nel caso affrontato, il ricorrente riceveva la notifica di 4 ingiunzioni di pagamento, successivi a verbali rilevati dalla Polizia Municipale, per superamento dei limiti di velocità accertati con autovelox. A suo dire, le multe non dovevano essere pagate in quanto prive di prova dell’infrazione. L’assenza della fotografia, non prodotta in giudizio e non inviata, costituiva, a suo dire, errore percettivo sul verificarsi della violazione. La causa giunta fina alla Suprema Corte, ha visto l’automobilista soccombente. Sostengono i giudici che in tema di violazione dei limiti di velocità a mezzo di autovelox omologati, è ininfluente il mancato invio del rilievo fotografico. Infatti, la violazione è provata non dalla fotografia, ma dalla verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dalla legge, essendo valida fino alla prova del contrario.
Il caso trattato ci chiarisce che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale. Pertanto l’automobilista, che intende procedere all’opposizione è chiamato, sempre, a dimostrare il difetto del funzionamento di tali dispositivi, non potendo lamentare il mancato invio della fotografia, la quale, è ininfluente rispetto alla prova della violazione.
1. art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada
2. Cassazione con ordinanza 14 settembre 2023, n. 26511.