QUANDO È L’ALGORITMO A GESTIRE (MALE) IL RAPPORTO DI LAVORO

Nel contesto della gig economy, sono sempre più frequenti i casi in cui il rapporto tra azienda e lavoratore è affidato a un algoritmo. Bello lavorare nel futuro! Ma se qualcosa va storto?

14 Giugno 2022


Gli anni che stiamo vivendo sono caratterizzati da un continuo processo di digitalizzazione. L’introduzione e l’adozione quotidiana delle moderne tecnologie sta progressivamente trasformando le abitudini e le relazioni umane. Per restare al passo con i tempi, ognuno di noi si adatta al progresso. Ma è bene tenere presente che ogni cambiamento porta sempre con sé, soprattutto all’inizio, alcuni effetti negativi contro cui è bene farsi trovare preparati.

Il bello del digitale

Per ragioni ovvie, il mondo del lavoro è uno di quei settori interessati da un’ampia penetrazione tecnologica. Infatti, se fino a qualche anno fa i rapporti professionali erano basati esclusivamente su rapporti umani, oggi la figura del datore di lavoro in carne e ossa può essere sostituita da una piattaforma digitale. In casi come questi, è un algoritmo a gestire rapporti di lavoro e prestazioni lavorative. Il vantaggio è rappresentato dalla velocità e dalla quantità di compiti che l’intelligenza artificiale può svolgere, a costi significativamente contenuti.

Siamo nel campo della gig economy, un modello di business che utilizza lavoratori a chiamata gestiti attraverso applicazioni e sistemi digitali. Per esempio le oramai diffusissime app con cui facilmente ordiniamo dallo smartphone i pasti che poi ci vengono consegnati a domicilio poco dopo.
L’algoritmo dietro queste app individua una persona, detta rider, che vive nelle vicinanze del ristorante presso il quale si è effettuata l’ordinazione. Se questi accetta l’incarico, deve effettuare la consegna intraprendendo il percorso più breve. Si possono verificare casi in cui il rider non è disponibile ad effettuare la consegna. No problem, in un millesimo di secondo, l’algoritmo individua un altro rider disponibile.

Il punto di vista legale

Trattandosi di uno scenario nuovo, stiamo parlando di una tematica su cui ancora non vi è molta giurisprudenza né un orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione. Ma possiamo già richiamare alcune pronunce, come quella del Tribunale di Palermo, in una sentenza del 24 novembre 2020:

La piattaforma digitale che gestisce le prestazioni e i rapporti lavorativi, costituisce una vera e propria impresa, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di collaborazione dei rider.

Non solo. Secondo la sopra citata sentenza, l’algoritmo è anche in grado di esercitare poteri disciplinari tipici dei datori di lavoro e persino di attivare meccanismi sanzionatori. Insomma, funziona tutto come in un normale rapporto di lavoro. L’unica differenza sta nel fatto che a gestire i rapporti lavorativi non è una mente umana. Infatti, nel caso di cui stiamo scrivendo, per ricevere incarichi, il rider deve essere loggato sulla piattaforma e geolocalizzato nelle immediate vicinanze dei locali commerciali partner.

Un capo con i paraocchi

Ma anche l’algoritmo può sbagliare. È capitato che quest’ultimo, pur essendo in grado di rilevare le presenze dei lavoratori, in alcuni casi non fosse invece capace di registrare le motivazioni per cui alcuni si fossero assentati. E così la piattaforma digitale ha provveduto a sanzionare indistintamente sia i lavoratori assenti per motivi futili, sia quelli assenti per ragioni serie, come ad esempio la malattia.

Non si fa di tutti i rider un fascio

Proprio su questo caso si è pronunciato il Tribunale di Bologna, in una sentenza del 31 dicembre 2020: il giudice ha riconosciuto la natura discriminatoria dell’algoritmo utilizzato dalla piattaforma di una società di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Il giudice ha definito “cieco” l’algoritmo della società, pertanto indifferente alle esigenze dei rider e dei loro diritti riconosciuti dall’ordinamento.

L’attività del rider, in effetti, è equiparabile a quella di un lavoratore dipendente, per il quale è prevista l’applicazione e l’equivalente protezione della disciplina del lavoro subordinato.

Blogius, lavorare informati

Quanto detto finora dimostra che siamo ancora lontani da un impiego della tecnologia nella sfera lavorativa privo di effetti collaterali. Probabilmente è ancora presto per affidare completamente a un’intelligenza artificiale compiti che risultano delicati anche per un essere umano. Ma dato che il percorso sembra già tracciato, cari lavoratori della gig economy, ricordate che la consapevolezza è sempre il miglior modo di evitare situazioni spiacevoli. Per questo, dalle pagine di questo blog, faremo sempre di tutto per stare sul pezzo e mantenervi informati.

NOTE

Andrea Borsani Ho sempre creduto che ognuno possa fare la sua parte per migliorare le cose. Nel mio piccolo, voglio rendere l’esperienza giuridica semplice. Per questo, con i clienti ho un approccio da “amichevole avvocato di quartiere” e ho dato vita al progetto Simplius.

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