La Corte Costituzionale ha stabilito che solo le farmacie possono effettuare test sierologici e tamponi antigenici rapidi. Le parafarmacie no.
Le farmacie sono attività che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e, oltre all’assistenza farmaceutica, offrono anche servizi socio-sanitari. Per esempio assistenza domiciliare a supporto dell’attività del medico di base oppure analisi del sangue, misurazione della pressione arteriosa, analisi del capello e altri servizi di questo genere. Le parafarmacie, invece, sono semplici esercizi commerciali che possono vendere solo farmaci da banco, farmaci di automedicazione e farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
La norma che disciplina le modalità in cui devono essere effettuati i tamponi presso le farmacie¹, stabilisce che i tamponi possono essere eseguiti presso le farmacie aperte al pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che garantiscano la tutela della riservatezza. Però non viene contemplata la possibilità che i test possano essere eseguiti presso le parafarmacie.
L’11 gennaio 2022, il TAR Marche sollevava questioni di legittimità costituzionale. L’articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza, mentre l’articolo 41 disciplina la libera iniziativa economica privata.
Secondo il TAR Marche, la norma determinerebbe una disparità di trattamento tra farmacie e parafarmacie. Inoltre limita la libertà di iniziativa economica di quest’ultime, che non possono offrire un servizio che invece le farmacie, pur operando nello stesso mercato, possono svolgere.
Di recente la Corte Costituzionale ha dichiarato che la questione sollevata dal TAR Marche è infondata². Secondo il suo giudizio, nonostante l’esistenza di elementi comuni tra farmacie e parafarmacie (come la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe), rimangono tra di esse significative differenze. Quindi la norma impugnata dal TAR Marche non viola il principio di uguaglianza sancito dall’Articolo 3 della Costituzione.
Secondo la Corte Costituzionale, inoltre, l’impossibilità per le parafarmacie di eseguire test sierologici e tamponi antigenici rapidi non rappresenta una restrizione della libera iniziativa economica privata tutelata dalla Costituzione.
Affermare che l’iniziativa economica privata è libera, significa che i privati possono intraprendere una qualsiasi attività d’impresa con lo scopo di realizzare un profitto, ma con delle limitazioni, tra cui quella di non recare danno alla salute.
La Corte ha osservato che la scelta di consentire soltanto alle farmacie l’effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate rientra nella sfera di discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.
Il legislatore ha voluto affidare la possibilità di effettuare i test sierologici e i tamponi soltanto alle farmacie, in quanto attività che fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale e che, in tale veste, sono chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria.
Il legislatore ha preferito mantenere l’erogazione dei servizi sanitari all’interno del circuito del Sistema Sanitario Nazionale e di non estenderla anche a soggetti che hanno a riferimento l’ambito della distribuzione commerciale.
In altre parole, essendo le farmacie inserite nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, possono condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a contrastare situazioni di emergenza, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza.
La trasmissione dei dati personali sensibili (funzionale all’adozione di un eventuale provvedimento limitativo della libertà di circolazione, in caso di positività) richiede un livello di certificazione riferibile a un soggetto già inserito nel sistema nazionale, che riveste la qualifica di concessionario di un pubblico servizio.
Infine la scelta del legislatore pare dettata da una maggiore tutela della salute, quindi presa non secondo criteri commerciali ma di adeguatezza rispetto alla popolazione. La trasmissione dei dati personali effettuata da un numero limitato di soggetti, infatti, rende più agevole la ricezione e gestione dei dati da parte delle autorità sanitarie.
1) Art. 1, commi 418 e 419, della legge n° 178 del 30 dicembre 2020
2) Sentenza della Corte Costituzionale n° 171 dell’8 luglio 2022
