Abbiamo stipulato un contratto ma non possiamo più partire. Vediamo cosa dice la norma di riferimento. Per il nostro Codice civile, «la sopraggiunta impossibilità di usufruire della prestazione concordata e pagata, per motivi di necessità o forza maggiore, prevede il rimborso obbligatorio da parte del fornitore». Nulla quaestio, dunque, il rimborso dovrebbe essere garantito.
È stata istituita una tutela unica per i fornitori di pacchetti turistici, per le strutture ricettive, per i vettori aerei, marittimi e ferroviari e, ovviamente, per i consumatori di tali servizi. Il legislatore, difatti, ha ribadito che lo stato emergenziale e di generale chiusura, connesso alla necessità di contenere la diffusione del virus Covid-19, costituisce «una sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico» stipulati da un elenco di categorie di soggetti indicate nel testo dell’articolo.
Con specifico riferimento ai vettori aerei, marittimi e ferroviari, la normativa emergenziale prevede i seguenti obblighi:
1) Il consumatore impossibilitato a godere della prestazione deve effettuare una comunicazione entro il termine di 30 giorni, allegando la documentazione comprovante la suddetta impossibilità;
2) Se è il vettore a esercitare il diritto di recesso, in ragione di un provvedimento emergenziale adottato dalla competente autorità nazionale o internazionale, deve procedere a inviarne tempestiva comunicazione al consumatore. Nei successivi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore è tenuto a procedere al rimborso ovvero all’emissione di un voucher.
Al viaggiatore impossibilitato a viaggiare dovrà essere garantito il rimborso del prezzo oppure un voucher del medesimo importo del prezzo pagato, da utilizzarsi nei 12 mesi successivi all’emissione.
In sostanza, al viaggiatore viene concessa l’ovvia possibilità di richiedere il rimborso del prezzo pagato. D’altro canto, a vettori, albergatori e tour operator, viene parimenti consentito di emettere un voucher di pari importo che «assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario».
Le regole, in Italia, sono piuttosto chiare. La persona positiva deve stare in isolamento. Precisamente 7 giorni per chi è vaccinato con dose booster e ha completato il ciclo vaccinale con due dosi da non più di 120 giorni. Quindi, se un tampone rivela la positività, ci si deve fermare sul luogo di vacanza, anche se a proprie spese, fino a tampone negativo. In teoria non si può neanche viaggiare in automobile, da soli, per ritornare a casa.
Può risultare più complicato gestire la situazione qualora si risultasse positivi durante una vacanza fuori dai confini nazionali. Ogni paese prevede regole diverse nella gestione delle persone positive, compresi i turisti. Perciò è bene informarsi (magari in anticipo) sulle regole del paese ospitante. Infatti bisogna tenere bene in mente che in molti i paesi, in caso di contagio, bisogna provvedere a proprie spese all’assistenza sanitaria e al pagamento della struttura dove restare in isolamento. Leggete bene le regole, prima di partire. E non fatevi prendere dal panico, perché per ogni situazione esiste una soluzione!
In conclusione, paese che vai, regole che trovi. Per questo consigliamo, prima di partire, di verificare quanto previsto su viaggiaresicuri.it, il sito del Ministero Italiano degli Affari Esteri, che fornisce un quadro piuttosto dettagliato delle regole applicate nei paesi esteri. Laddove, invece, venga negato il rimborso, ci si potrà rivolgere a un legale per il riconoscimento dei propri diritti. Buone vacanze!
