Polizze Infortuni e infezioni da Covid 19, quali tutele per l’assicurato?

La polizza assicurativa privata copre sempre i danni da infezione Covid 19?

31 Agosto 2023


Nonostante, oggi, la pandemia da Covid 19 sia, quasi, un brutto ricordo, negli ultimi mesi, in diverse occasioni, si è letto sui giornali, casi in cui i tribunali hanno riconosciuto risarcimenti conseguenti all’infezione per infortunio sul lavoro, e casi in cui, al contrario, sono stati negati.

Quali caratteristiche ha l’infortunio sul lavoro?

L’infortunio è causato da un evento che si caratterizza per rapidità e concentrazione, che agisce in un brevissimo arco temporale e che determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo.

Gli eventi integranti l’infortunio sul lavoro sono: 1. La lesione; 2. La causa violenta; 3. L’occasione di lavoro.

Ma l’infezione da Sars-Cov 2 rientra nella definizione di infortunio?

Secondo alcuni tribunali, si. In particolare, un giudice piemontese, seguito da altri tribunali, ha ravvisato il diritto ad ottenere il risarcimento, argomentando che anche con l’infezione da Covid 19, sussistono i requisiti per ottenere l’indennizzo da infortunio sul lavoro(1). Poiché, a suo dire, in assenza di apposita esclusione nel contratto assicurativo, anche l’infezione da Sars Cov 2, non fuoriesce dalle condizioni della polizza, trattandosi di causa fortuita, violenta ed esterna. Secondo altri Tribunali, invece, le polizze assicurative da infortunio sul lavoro, non coprono il risarcimento danni (2).

Il caso

Una donna si rivolge al giudice per ottenere il risarcimento dei danni per la morte del marito, affetto da Covid 19, avendo quest’ultimo, stipulato polizza assicurativa da infortunio, designando quali beneficiari gli eredi. Chiede il riconoscimento dell’indennizzo stabilito nel contratto. Il giudice, per le ragioni precedentemente esposte, accoglie la domanda. La sentenza, però, viene impugnata dagli assicuratori.

La sentenza della Corte d’Appello

I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello e negato il risarcimento (3). Secondo la Corte, le infezioni virali, nelle quali rientra anche quella da Covid 19, non possono essere ricondotte alla definizione di infortunio, non essendo conseguenti a causa violenta, immediata ed esterna. Peraltro, nel caso affrontato, nel rispetto dell’autonomia assunta dai contraenti al momento della stipula del contratto assicurativo,  si distinguevano le voci infortunio e malattia. La polizza copriva solo l’infortunio. Poiché gli effetti dell’infezione virale Sars Cov 2 sono collegati al momento funzionale della malattia, all’evoluzione, differente in ogni paziente, connessa all’età, alle condizioni di salute pregresse, non si rintraccia, secondo la Corte, quell’evento traumatico, fortuito, esterno che caratterizza l’infortunio.

Perché è importante

La sentenza della Corte d’Appello prova a risolvere il contrasto presente nei tribunali, argomentando le differenze tra la nozione di infortunio e quella di malattia. Nel caso di Covid 19, essendo il momento e il luogo del contagio, un fatto ignoto, in assenza di una lesione immediata, essendo la sintomatologia preceduta da un tempo di incubazione variabile, secondo il ceppo del virus, non integra i requisiti dell’infortunio, per cui, non è possibile applicare alle assicurazioni private, le tutele dell’infortunato sul lavoro,  in assenza di specifici richiami.

NOTE
  1. Trib. Torino 18 gennaio 2022, n. 184; Trib. Vercelli 3 agosto 2022, n. 383; Trib. Trento 30 agosto 2022, n. 102,
  2. Trib. Pesaro, 15 giugno 2021, n. 690; Trib. Roma 30 gennaio 2022; Trib. Pescara 22 marzo 2022
  3.  Corte di Appello di Torino, Sez.III, sentenza 20 giugno 2023

Emanuela Tucci Per me, un avvocato non è solo colui o colei che ti affianca in un momento di difficoltà. Ma anche chi ti aiuta a raggiungere obiettivi consigliandoti il modo giusto per districarti da situazioni insidiose. Ma per aiutare qualcuno bisogna prima ascoltarlo. E comprenderlo.

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