Nonostante, oggi, la pandemia da Covid 19 sia, quasi, un brutto ricordo, negli ultimi mesi, in diverse occasioni, si è letto sui giornali, casi in cui i tribunali hanno riconosciuto risarcimenti conseguenti all’infezione per infortunio sul lavoro, e casi in cui, al contrario, sono stati negati.
L’infortunio è causato da un evento che si caratterizza per rapidità e concentrazione, che agisce in un brevissimo arco temporale e che determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo.
Gli eventi integranti l’infortunio sul lavoro sono: 1. La lesione; 2. La causa violenta; 3. L’occasione di lavoro.
Secondo alcuni tribunali, si. In particolare, un giudice piemontese, seguito da altri tribunali, ha ravvisato il diritto ad ottenere il risarcimento, argomentando che anche con l’infezione da Covid 19, sussistono i requisiti per ottenere l’indennizzo da infortunio sul lavoro(1). Poiché, a suo dire, in assenza di apposita esclusione nel contratto assicurativo, anche l’infezione da Sars Cov 2, non fuoriesce dalle condizioni della polizza, trattandosi di causa fortuita, violenta ed esterna. Secondo altri Tribunali, invece, le polizze assicurative da infortunio sul lavoro, non coprono il risarcimento danni (2).
Una donna si rivolge al giudice per ottenere il risarcimento dei danni per la morte del marito, affetto da Covid 19, avendo quest’ultimo, stipulato polizza assicurativa da infortunio, designando quali beneficiari gli eredi. Chiede il riconoscimento dell’indennizzo stabilito nel contratto. Il giudice, per le ragioni precedentemente esposte, accoglie la domanda. La sentenza, però, viene impugnata dagli assicuratori.
I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello e negato il risarcimento (3). Secondo la Corte, le infezioni virali, nelle quali rientra anche quella da Covid 19, non possono essere ricondotte alla definizione di infortunio, non essendo conseguenti a causa violenta, immediata ed esterna. Peraltro, nel caso affrontato, nel rispetto dell’autonomia assunta dai contraenti al momento della stipula del contratto assicurativo, si distinguevano le voci infortunio e malattia. La polizza copriva solo l’infortunio. Poiché gli effetti dell’infezione virale Sars Cov 2 sono collegati al momento funzionale della malattia, all’evoluzione, differente in ogni paziente, connessa all’età, alle condizioni di salute pregresse, non si rintraccia, secondo la Corte, quell’evento traumatico, fortuito, esterno che caratterizza l’infortunio.
La sentenza della Corte d’Appello prova a risolvere il contrasto presente nei tribunali, argomentando le differenze tra la nozione di infortunio e quella di malattia. Nel caso di Covid 19, essendo il momento e il luogo del contagio, un fatto ignoto, in assenza di una lesione immediata, essendo la sintomatologia preceduta da un tempo di incubazione variabile, secondo il ceppo del virus, non integra i requisiti dell’infortunio, per cui, non è possibile applicare alle assicurazioni private, le tutele dell’infortunato sul lavoro, in assenza di specifici richiami.