È legittimo il licenziamento, se la condanna penale arriva a distanza di anni?

Sussiste la giusta causa nel licenziamento se i fatti sono risalenti nel tempo?

31 Luglio 2023


Anche se avviene fuori dal contesto di lavoro, ci sono comportamenti che sono talmente gravi agli occhi della collettività, che non possono restare impuniti e che comunque sono tali da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Perché quel comportamento, indipendentemente dal tempo e dal modo in cui è commesso, lede il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Recentemente è risultata particolarmente interessante la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha riformato, su un fatto grave, le decisioni assunte prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello. Il comportamento grave, contestato al lavoratore, per il quale ha riportato una condanna penale, è la violenza sessuale su un minore.

Quando si parla di violenza sessuale a danno di un minore?

La violenza sessuale ai danni di una minore di età, è un gesto di estrema gravità e si realizza qualora chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali utilizzando la minaccia, la violenza, l’abuso di autorità, ovvero induca taluno a compiere o subirli per il tramite dell’inganno o mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica . L’elemento che caratterizza la norma è l’assenza di consenso, ovvero la costrizione del soggetto, così rilevando la lesione della libertà di autodeterminazione del soggetto.

Il caso

Un lavoratore, contesta davanti al Tribunale adito, il licenziamento per giusta causa intimato dal datore, a seguito di una sentenza penale che accertava la sua responsabilità per l’aggressione sessuale ai danni di una minorenne. Secondo il lavoratore è illegittimo perché il comportamento si riferisce a molti anni prima e reso fuori dal contesto lavorativo. Il Tribunale dà ragione al lavoratore e ne dispone la reintegra. Sentenza confermata anche in Corte di Appello: il reato è stato commesso ben 13 anni prima e fuori dall’ambiente di lavoro. Peraltro, secondo la Corte, negli anni il lavoratore non ha compiuto azioni analoghe, non è un fatto grave, e non può avere rilievo nello svolgimento delle mansioni a contatto con la clientela.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Al contrario, la Corte, ha riformato la sentenza, ritenendo il licenziamento legittimo. Il comportamento del lavoratore riveste un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso. Né tale condotta può esser considerata meno grave, secondo il diffuso comune sentire, sol perché si è svolta in un luogo deputato al divertimento. La condotta del lavoratore anche se estranea al rapporto di lavoro è idonea a ledere il vincolo fiduciario a prescindere dal contesto in cui la stessa è stata commessa e dal tempo trascorso dal fatto. Infatti, ritengono i giudici che

Una violenza sessuale ai danni di una minore di età, in qualsiasi contesto sia commessa, è secondo uno standard socialmente condiviso una condotta che per quanto di per sé estranea al rapporto di lavoro è idonea a ledere il vincolo fiduciario a prescindere dal contesto in cui la stessa è stata commessa e dal tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione ove l’attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto col pubblico”.

Perché è importante?

La Corte ci ricorda che ci sono comportamenti che sono talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, laddove il dipendente commetta un reato particolarmente grave,  inciderà sulla giusta causa l’aver commesso il fatto fuori dal rapporto di lavoro e diversi anni prima, essendo idoneo a ledere il vincolo fiduciario. Anche il contratto collettivo, stabilisce che la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso trova fondamento nel caso di “condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario“.

NOTE

1) art. 609 bis codice penale
2) Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 23 Maggio 2023 n. 14114


Emilia Lettieri Sono pronta a mettermi in gioco, ad affrontare nuove sfide e soprattutto determinata a coronare il mio sogno: diventare avvocato!

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