È possibile stipulare un’assicurazione sulla vita in favore degli “Eredi”?

Polizze assicurative e asse ereditario, cosa sapere

19 Luglio 2023


Tutti sanno che è possibile stipulare una polizza assicurativa sulla vita in favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta all’interno del contratto di assicurazione oppure con dichiarazione scritta successiva comunicata all’assicurazione, ovvero tramite testamento.

In che modo deve essere designato il beneficiario?

La legge non prevede che il designato debba essere individuato in maniera specifica, può avvenire anche genericamente.

Che succede se vengono designati gli eredi?

Sul punto si sono avvicendate diverse pronunce della Corte di Cassazione. Secondo alcune il contratto assicurativo dovrebbe determinare un “diritto proprio” nei confronti dell’assicurazione in capo al beneficiario. Ciò dovrebbe implicare l’inapplicabilità delle norme sulla successione. In particolare, ci si è chiesti se la designazione degli eredi quali beneficiari, fosse solo descrittiva oppure se l’eventuale divisione per quote del patrimonio del defunto, così come effettuata poi in sede di ripartizione dell’eredità (sia in caso di successione legittima che testamentaria), fosse idonea ad incidere anche sulla ripartizione dell’indennità assicurativa.

Il Caso

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta designazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.

E cioè?

Vale a dire che i soggetti designati beneficiari dell’assicurazione sulla vita, sono titolari di una quota uguale (se sono designati più soggetti all’interno del contratto assicurativo) che non può essere incisa da eventuali dinamiche proprie della successione del defunto.

Perché è importante?

Interpretare la legge in un senso o nell’altro, assume dei forti rilievi pratici. Se il diritto del beneficiario rileva come diritto proprio, allora quest’ultimo sulla base del contratto assicurativo, potrà rivolgersi direttamente all’assicurazione per ottenere l’indennità. Affermare invece che la designazione del beneficiario “ erede” determini delle ripercussioni che riproducono l’assetto ereditario e quindi le norme successorie, sottopone i diritti del designato ad una compromissione di non poco conto. In altri termini, in questo caso, se ci sono più eredi, ad esempio Tizio, Caio e Sempronio, i quali sulla base del testamento hanno diritto a quote diverse, queste quote, incideranno anche sulla ripartizione dell’assicurazione sulla vita.

NOTE

[1] Si v. art. 1920 c.c.

[2] Si v. ultimo comma art. 1920 c.c.

[3] Ovverosia un’indicazione pur sempre generica dei designati, tuttavia “individuati” con il riferimento agli eredi.

[4]  Sul punto si specifica come la giurisprudenza di legittimità abbia nel tempo sostenuto come nell’assicurazione sulla vita, come altresì nei contratti assicurativi contro gli infortuni a favore di terzo, si applichi la disciplina ricostruibile a partire dall’art. 1920 c.c. per effetto della quale il diritto acquisito dal beneficiario è un diritto proprio a favore dell’assicurazione.Detta norma peraltro delinea una figura riconducibile alla più generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza tuttavia che il terzo nell’assicurazione sulla vita acquisisce il proprio diritto non sulla scorta della stipulazione, bensì della designazione.

( si v. ex plurimis Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza 28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207).

[5] Corte di Cassazione, Sezioni Unite,  sentenza del 30 aprile 2021 n. 11421

[6] I  beneficiari restano in ogni caso vincolati alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione determinano le modalità di esercizio del diritto.


Cosma Conforti L’idea che mi anima dal profondo è ottenere il miglior risultato possibile per chi mi affida le proprie vicende, prima che giuridiche, umane.

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