Chissà quante volte, prima da studente, oggi da genitore, ci siamo trovati a lamentare l’assenza dei docenti dalla classe, oppure l’impreparazione degli alunni rispetto al programma scolastico. A volte, magari, sarà successo anche di leggere pagelle dove i voti sono tutti bassi, a parte in una materia e restarne stupiti. Non parlo dell’educazione fisica, una delle mie discipline preferite ai tempi del liceo, ma dello studio della storia e della filosofia. L’articolo prende spunto da un recente caso trattato dalla Corte di Cassazione e da quanto accaduto ad una insegnante troppo spesso assente.
La professoressa “Caia” si vede interessata dalla notifica di un provvedimento di destituzione dall’insegnamento, in quanto assente da 20 anni. È docente di scuola di secondo grado, seppur per esigenze familiari, ha, nell’ultimo periodo, assegnazioni annuali. Si rivolge al giudice del lavoro ritenendo illegittimo il provvedimento. Lamenta la mancanza della prova a sostegno della sua inidoneità all’insegnamento.
Certo, ogni docente può essere licenziato, tanto per ragioni disciplinari, che per scarso rendimento.
È il dirigente scolastico a segnalare i fatti all’Ufficio Scolastico Regionale. Il Ministero procede all’invio di un ispettore per la verifica delle indicate circostanze.Dall’esame delle prove, laddove emerga una inidoneità alle mansioni di docente, si procede con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il Giudice di primo grado accoglie le richieste della docente. A Suo dire non ci sono prove valide a giustificare la destituzione, non essendo sufficienti i documenti acquisiti a seguito della visita ispettiva. Così come non bastano le dichiarazioni dei docenti e degli alunni. Poiché le dichiarazioni riguardano solo due anni, ritiene il giudice che, seppur disorganizzata e “facilona”, non bastano a integrare un’inettitudine “assoluta e permanente”.
Prima il giudice del secondo grado e poi la Cassazione (1) riformano la sentenza e confermano il provvedimento della P.A. Al contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non solo si è data ampia prova, ma dalle dichiarazioni delle ispettrici, degli insegnanti e degli alunni, è emersa l’incompatibilità della docente con l’insegnamento presso una scuola secondaria. La professoressa non aveva i libri, era disattenta durante le interrogazioni, nelle poche ore di lezione raccontava i suoi problemi e regalava voti alti agli alunni. Inoltre, in ogni rientro a scuola, dopo la malattia, si disinteressava dal chiedere al supplente la visione del programma didattico, violando il principio della continuità didattica. La Corte ha così confermato la decisione di destituzione per incapacità didattica.
La sentenza ci fa comprendere che la valutazione rispetto al rendimento della docente, l’incapacità didattica, non ha carattere sanzionatorio. È un atto con il quale viene constatata l’incapacità a svolgere il ruolo da insegnante. Pertanto, non si tratta di un provvedimento disciplinare; seppur è valutativo, è privo di discrezionalità. In Italia non ci sono molti casi di destituzione dall’insegnamento, ma come in questo caso, sarà sempre frutto dell’analisi di dati oggettivi che dovranno confermare la mancanza di attitudine all’impiego del lavoratore, in questo caso, all’insegnamento.
1. Cassazione del 22 giugno 2023, n. 17897
