Questa volta, i nostri clienti Tizio e Caia hanno le vesti di due amici, colleghi di lavoro, assunti, dopo tanti anni di precariato, come collaboratori scolastici. Lamentano che, al momento dell’immissione in ruolo, il Ministero dell’Istruzione non ha riconosciuto l’intera anzianità maturata nei precedenti e numerosi rapporti di lavoro a tempo determinato. Ci chiedono se sia possibile ottenere la ricostruzione della carriera, l’anzianità maturata e le differenze retributive.
I nostri amici hanno svolto attività lavorativa in regime c.d. pre-ruolo, mediante la stipula di contratti a tempo determinato, che si sono succeduti negli anni, per il quale hanno superato anche un periodo di prova. Il Ministero ha riconosciuto solo parzialmente l’anzianità maturata nel periodo di precariato. A suo dire, la legge, rispetto all’inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo”, non contempla nel corso del periodo di precariato, un’anzianità normativa ed economica corrispondente all’integrale servizio.
Il pre-ruolo è il servizio prestato prima della nomina “in ruolo”. Deve, in generale, per i docenti, essere pari ad almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 01 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale. Per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola) è pari a due mesi se appartenente all’Area A del Contratto Collettivo Nazionale o 4 mesi per i restanti profili.
I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Questo principio è stato espresso più volte nelle Direttive Comunitarie.
Dapprima, inviamo una richiesta bonaria al Miur, per ottenere la ricostruzione della carriera dei nostri assistiti. Poiché non otteniamo risposta, presentiamo due ricorsi, uno per Tizio, l’altro per Caia, dinanzi al giudice del lavoro competente. Si costituisce il Miur con una memoria difensiva, il quale chiede il rigetto della richiesta di ricostruzione di carriera presentata dai dipendenti. Rileviamo, però, che la documentazione depositata, in particolare i contratti, a prova dello svolgimento del rapporto di lavoro, non sono contestati. Risulta anche pacifico che l’anzianità del servizio maturata nel servizio pre-ruolo è riconosciuta solo in parte.
Con due articolate e motivate sentenze, il Giudice del lavoro ha accolto le richieste dei sig.ri Tizio e Caia. Rileva il giudice che il periodo prestato con contratto a tempo determinato è stato compensato con il trattamento iniziale, senza tenere conto della anzianità via via maturata. Ciò in quanto non si è valutato il servizio prestato in condizione di precariato ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, in violazione dei principi affermati dalla Direttiva CE. Richiama il principio dedotto nel ricorso e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, ovvero :
“al personale scolastico, ivi compreso il personale ATA, non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria” (2).
Per tale motivo il giudice, ha disatteso la legge nazionale, ed ha dichiarato il diritto di Tizio e Caia alla ricostruzione della propria carriera, considerando per intero e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato, oltre alle differenze retributive maturate (3).
Tutto il periodo di supplenza deve essere considerato utile per l’anzianità di servizio, tanto per i docenti che per il personale amministrativo scolastico. Ragionare diversamente, vuol dire discriminare il lavoratore precario rispetto al collega assunto a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un rapporto con natura temporale. Infatti, secondo la Corte di Giustizia Europea “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Pertanto, in tali casi il giudice dovrà disattendere la normativa nazionale e riconoscere il diritto dei dipendenti alla ricostruzione di carriera e alle differenze stipendiali.
1. Direttiva comunitaria 1999/70/C, in partciolare clausola 4 dell’Accordo Quadro
2. Cass.,n.23868/16; n.20918/19; Cass. n.31150/19
3. Tribunale di Castrovillari sentenze 275/2023 e 307
