PERMESSI 104, COSA SI RISCHIA AD ABUSARNE?

Quali sono le finalità estranee all’assistenza di un familiare disabile che fanno scattare la giusta causa di licenziamento?

30 Marzo 2023


Ne avevamo già parlato, assistere un genitore, figlio, moglie o marito, fratello o sorella, disabile non è certamente facile. Per garantire assistenza familiare alla persona bisognosa di cura, la legge consente al lavoratore di assentarsi dal proprio posto di lavoro attraverso i c.d. “permessi 104”.

In cosa consistono?

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di
gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa (1).

Cos’è il permesso?

Il permesso mensile retribuito è espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. L’intenzione è di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare.

Come utilizzare il permesso? La fruizione del permesso e la prestazione di assistenza devono coincidere con l’orario di lavoro?

Il contenuto dell’assistenza che legittima l’assenza dal lavoro (il permesso retribuito), quindi i tempi e i modi attraverso cui la stessa viene realizzata, devono individuarsi in ragione della finalità per cui i permessi sono riconosciuti, cioè la tutela delle persone disabili, il cui bisogno di ricevere assistenza giustifica il sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro.

Come si intende l’assistenza?

Serve un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, da intendere non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile.

Rilassarsi durante il permesso, è consentito?

Molto interessante è il caso recentemente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione. Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa in quanto trovato, durante la fruizione del permesso, nel parco a leggere un libro. Il Giudice del Tribunale accoglie la richiesta del lavoratore e ne dispone il reintegro.

Secondo i giudici il lavoratore che fruisce del permesso giornaliero “104” non è inadempiente se si prende un momento di pausa e si rilassa per un tempo che coincide con l’orario di lavoro.

Tale coincidenza non è sufficiente. Così il datore ricorre  in Cassazione.

La decisione

La Cassazione (3) ci dice che “nei casi in cui il lavoratore in permesso svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni dei congiunti in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari altre rispetto a quelle proprie dei congiunti disabili e pure a prescindere dall’esatta collocazione temporale di detta assistenza nell’orario liberato dall’obbligo della prestazione lavorativa, non potrà ravvisarsi alcun abuso del diritto o lesione degli obblighi di correttezza e buona fede, quindi alcun inadempimento”.

Perché è importante?

Solo se manca del tutto un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Pertanto, nulla osta che il lavoratore in permesso “104” possa, durante il giorno, ritagliare un momento per rilassarsi dall’abitazione del familiare disabile. È un suo diritto quello della ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura della persona non autosufficiente.

NOTE

(1)Articolo 33, comma 3, della L. 194 del 1992; L. n. 53 del 2000 (articolo 19); L. n. 183 del 2010 (articolo 24, comma 1).
(2) Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Ordinanza 13 marzo 2023 n. 7306


Maria Concetta Falcone Mi impegno con costanza nell’acquisire nuove competenze perché voglio che, con me al suo fianco, il cliente si senta al sicuro. Penso che le esperienze maturate al lavoro possano essere d’aiuto anche agli altri, perciò ne parlo qui, in modo più semplice possibile.

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